Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 67 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze emesse dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rientrando tali pronunce nel novero dei titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è ammissibile quando le allegazioni documentali attestino il passaggio in giudicato del titolo. Le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022 escludono la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario a decorrere dal 28 febbraio 2023, sicché la notifica della copia conforme all’originale è sufficiente. Il TAR può ordinare l’adempimento entro un termine ultimativo e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, valutando solo successivamente la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una sentenza del Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con cui è stato accertato il diritto di un docente precario a conseguire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, il beneficio della c.d. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma complessiva di € 2.500,00 e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Passata la sentenza in giudicato, l’avente diritto ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni violazione successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, desunto dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino in data 14.08.2024. Il titolo risulta peraltro notificato in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già il 14.06.2024.

Sul piano delle formalità esecutive, il TAR richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica adottate dalla parte risultano quindi adeguate.

Quanto all’ambito del rimedio, il Collegio esclude ogni dubbio: il titolo azionato è una sentenza del giudice civile e rientra tra quelli che, rimasti ineseguiti, trovano attuazione mediante l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la richiesta di € 2.500,00 corrisponde alla somma indicata nella sentenza da eseguire. Il TAR precisa però che la ricorrente non ha titolo a pretendere il rimborso delle spese del giudizio di cognizione, liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, e che tale statuizione non forma oggetto del petitum dell’odierno ricorso. Viene quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e a provvedere in ulteriori 40 giorni. Il TAR ritiene allo stato non sussistenti i presupposti per la penalità ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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