Sanatoria con doppia conformità: obbligo di istruttoria sul manufatto (TAR Puglia n. 919 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, il Comune non può limitarsi a recepire formalmente il diniego espresso dalla Soprintendenza. Quando l’istanza di compatibilità paesaggistica sia stata dichiarata improcedibile per asserita violazione di una clausola di stagionalità contenuta nel titolo originario, e non per ragioni afferenti al fenomeno abusivo, l’Amministrazione comunale è tenuta a svolgere un’autonoma istruttoria sul manufatto e sulla sua doppia conformità. La valutazione della Soprintendenza, inoltre, deve rispettare i limiti stringenti previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 per il rilascio postumo del titolo paesaggistico, verificando le concrete caratteristiche dell’opera e la sua compatibilità. Il diniego che si esaurisca nel richiamo alla prescrizione disattesa è quindi illegittimo per difetto di istruttoria e sviamento del potere, con annullamento e salvezza del riesercizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha realizzato difformità nel corso della costruzione di uno stabilimento balneare in concessione, insistente su area vincolata nel territorio comunale. Per sanare tali opere ha presentato istanza di accertamento di conformità e la connessa richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica, chiedendo il mantenimento del manufatto.
La Soprintendenza ha dichiarato improcedibile l’istanza paesaggistica, rilevando che lo stabilimento risultava ancora presente sul luogo e non smontato, in contrasto con la clausola di stagionalità inserita nell’autorizzazione originaria. Il Comune, sul presupposto che l’autorizzazione paesaggistica costituisca atto propedeutico obbligatorio di segno positivo, ha opposto diniego. La società ha impugnato il diniego comunale, il provvedimento di non compatibilità e la nota soprintendentizia, con ricorso accolto in sede cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il rapporto tra autorizzazione paesaggistica postuma e permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ma ritiene le censure meritevoli di accoglimento per le peculiarità della vicenda. Il Comune, con il diniego impugnato, si è limitato a una mera e formale condivisione delle ragioni ostative espresse dalla Soprintendenza, senza considerare il contenuto dell’istanza, volta alla doppia conformità urbanistica, né gli esiti degli accertamenti soprintendentizi.
La Corte sottolinea che le valutazioni erano state assunte non già sul fenomeno abusivo denunciato, ma su presunte violazioni di prescrizioni differenti, segnatamente la clausola di stagionalità. A fronte di ciò, l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto, quanto meno in un’ottica di collaborazione procedimentale, compiere approfondimenti istruttori, nella specie mancati. Assume rilievo, in proposito, il contenuto dell’istanza di mantenimento del manufatto, che, per quanto in atti, non risulta mai riscontrata con provvedimento espresso dall’ente civico.
Meritano censura anche le contestazioni rivolte alle valutazioni della Soprintendenza, perché rese al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004. L’Amministrazione statale si è attestata sulla presunta violazione della clausola di stagionalità, a fronte di un’istanza che avrebbe richiesto la valutazione delle concrete caratteristiche del manufatto e della sua compatibilità paesaggistica, entro i limiti stringenti fissati dal legislatore per il rilascio postumo del titolo.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. I provvedimenti gravati sono annullati, con salvezza del riesercizio del potere sulle istanze della società. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con condanna dell’Amministrazione statale al rimborso delle spese vive e del contributo unificato, se e in quanto effettivamente versato.
Nota della Redazione
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