Sanatoria edilizia e consumazione del potere amministrativo sulle opere già legittimate (TAR Toscana n. 450 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’autotutela amministrativa vige il principio per cui, una volta definito il procedimento con l’adozione del provvedimento finale, l’amministrazione perde il potere di pronunciarsi sul medesimo oggetto e può solo, se ne sussistono i presupposti, attivare il diverso potere di annullamento d’ufficio o di revoca previsto dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. L’annullamento giurisdizionale di un diniego di sanatoria restituisce all’amministrazione il potere di rinnovare l’esame esclusivamente sull’oggetto della riedizione, non su opere già legittimate da altro provvedimento mai privato dei suoi effetti: il nuovo diniego è pertanto illegittimo per consumazione del potere. Le modifiche morfologiche del manufatto non considerate nel procedimento impugnato non possono essere addotte a posteriori per giustificare il rinnovo del potere a suo tempo esercitato.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato nel 1995 al Comune di Livorno istanza di sanatoria per aver adibito a destinazione residenziale un annesso agricolo e per la realizzazione di due tettoie sull’area di proprietà. Il Comune aveva respinto il condono relativo al mutamento di destinazione d’uso, recependo il parere negativo della Commissione del Paesaggio, ma aveva accolto con autonoma determinazione la sanatoria delle due tettoie, previo parere paesaggistico favorevole.

La determinazione favorevole alle tettoie veniva impugnata e annullata dal TAR. Il Comune, nel rinnovare l’esame della domanda, sottoponeva nuovamente alla Commissione del Paesaggio sia il mutamento di destinazione sia le due tettoie già legittimate. Per una di esse la Commissione esprimeva parere negativo; i conseguenti provvedimenti dirigenziali disponevano la sanatoria paesaggistica ed edilizia dell’annesso e di una sola tettoia, rigettando implicitamente la regolarizzazione del restante manufatto. Da qui l’impugnazione dei parziali dinieghi.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda i limiti del potere riesercitato in sede di ottemperanza alla sentenza di annullamento. La ricorrente sosteneva che la tettoia oggetto di diniego fosse già stata legittimata dalla determinazione del 1999 e che la riedizione del potere imposta dal giudice concernesse solo la sanatoria del mutamento di destinazione dell’annesso.

Il Collegio individua un principio immanente nel sistema: definito il procedimento con il provvedimento finale, l’amministrazione non può tornare a pronunciarsi sul medesimo oggetto, potendo solo attivare il diverso potere di autotutela previsto dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Nel caso concreto, l’annullamento giurisdizionale ha restituito al Comune il potere di riesaminare l’istanza relativa al mutamento di destinazione dell’annesso agricolo, ma non di disporre nuovamente sulle due tettoie già regolarizzate con distinta determinazione mai privata dei suoi effetti. Il diniego impugnato è quindi viziato per consumazione del potere riesercitato.

Il Comune si difendeva sostenendo che, a seguito del consolidamento statico del manufatto, la tettoia sarebbe stata sostituita con altra del tutto diversa per materiali e conformazione, imponendosi un nuovo esame paesaggistico. L’argomento non è accolto. Dalla documentazione emerge che la pianta timbrata in occasione della seduta della Commissione riproduceva la tettoia con le dimensioni dell’originaria istanza di condono e non con quelle assunte dopo i lavori di consolidamento: la Commissione, pertanto, non ha tenuto conto della nuova conformazione.

Ne consegue che la situazione di fatto valutata nel 2016 e nei provvedimenti del 2017 coincide con quella già esaminata nel 1999, all’esito della quale era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. Le modifiche morfologiche, prive di rilievo nel procedimento impugnato, non possono essere invocate successivamente per giustificare il rinnovo del potere. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna del Comune alle spese di lite e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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