Sanatoria edilizia, doppia conformità e ordine di demolizione vincolato (Cons. Stato n. 623 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito della doppia conformità richiesto per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria va verificato con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’opera e a quella vigente al momento della domanda. Il sopravvenuto regime di conservazione introdotto dal piano territoriale di coordinamento provinciale, che vieti nuove costruzioni, rende inammissibile la sanatoria di un fabbricato realizzato ex novo in assenza di permesso di costruire. La pretesa compatibilità dell’immobile con il regime vincolistico, prospettata per un intervento meramente conservativo, non vale a colmare la carenza del requisito al momento dell’abuso. L’ordine di demolizione che consegua al legittimo diniego di accertamento di conformità costituisce determinazione vincolata, sicché l’omessa comunicazione di avvio del procedimento degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il Fatto
I proprietari di un fabbricato ad uso residenziale presentavano al Comune una domanda di accertamento di conformità ex art. 49 della legge regionale della Liguria 6 giugno 2008, n. 16. L’immobile era stato realizzato senza titolo edilizio ed era già destinatario di un precedente ordine di demolizione.
Il Comune rigettava l’istanza per due ragioni autonome: l’incompletezza della documentazione integrativa e la non conformità del manufatto al regime di conservazione ambientale introdotto dal PTCP nell’area interessata. Seguiva l’ingiunzione a demolire. Il TAR Liguria respingeva il ricorso, dichiarando inammissibili le censure sul primo motivo e infondate quelle sul secondo; riteneva inoltre la determinazione demolitoria atto vincolato, non bisognevole di comunicazione di avvio. I ricorrenti proponevano appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da un rilievo di ordine processuale. L’appello non censura l’autonomo capo della sentenza che ha dichiarato inammissibili le doglianze sul diniego, perché rivolte al solo motivo del PTCP e non alla distinta ragione dell’omessa integrazione documentale. Sul punto il provvedimento dà atto del contraddittorio instaurato, concluso con la dichiarazione degli istanti di non poter adempiere per i danni subiti che avrebbero precluso l’accesso alla proprietà.
Tale rilievo sarebbe già sufficiente al rigetto. Il Collegio osserva peraltro l’ulteriore carenza di critica specifica, nei termini dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., rispetto alla constatazione della mancanza di doppia conformità per il sopravvenuto regime vincolistico che vieta nuove costruzioni.
Nel merito l’argomento dell’appellante è rovesciato. La compatibilità con il regime di tutela è prospettata per un intervento meramente conservativo, mentre la sanatoria era stata richiesta per una costruzione realizzata ex novo, priva del titolo abilitativo, come dichiarato nella domanda del 3 ottobre 2013. La conformità asserita al momento della domanda non colma la carenza del requisito al momento della realizzazione, pacifica perché il fabbricato residenziale è sorto in assenza di permesso di costruire.
Quanto all’ordine di demolizione, esso costituisce conseguenza vincolata del carattere abusivo del manufatto accertato in sede di accertamento di conformità. L’omessa comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241/1990 degrada pertanto a irregolarità non invalidante, in ragione del contenuto dispositivo del provvedimento, che la partecipazione degli interessati non avrebbe potuto modificare. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.