Soccorso procedimentale e rettifica dell’offerta economica ambigua (Cons. Stato n. 8436 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica, positivizzata dall’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, integra il c.d. soccorso procedimentale e non il soccorso istruttorio in senso proprio, poiché ha ad oggetto le offerte e non la documentazione amministrativa. Tale forma di collaborazione procedimentale consente la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo, a condizione che si possa pervenire con ragionevole certezza all’esito della correzione e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. Non vi è violazione del principio di immodificabilità dell’offerta né della par condicio quando la consistenza dell’impegno negoziale sia già desumibile, in modo univoco, dalla percentuale di ribasso indicata dal concorrente nel modulo e nella piattaforma telematica, e l’importo rettificato costituisca la mera conseguenza matematica di quella percentuale.

Il Fatto

Una Azienda U.L.S.S. indice una procedura negoziata per un appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di demolizione di un vecchio ospedale, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La lex specialis richiede un unico ribasso percentuale sull’importo soggetto a ribasso e impone la compilazione del modulo di offerta economica tramite piattaforma telematica, con prevalenza dei dati ivi inseriti in caso di discordanza con il modulo cartaceo.

L’aggiudicataria indica il ribasso del 33,89% ma riporta l’intero importo ribassato nella voce relativa ai lavori e la dicitura “zero” nella voce relativa alla progettazione esecutiva. La stazione appaltante chiede chiarimenti; la concorrente conferma che il ribasso unico si applica anche alla progettazione. La seconda classificata chiede in autotutela l’esclusione dell’aggiudicataria, senza esito, e impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Veneto, che rigetta il ricorso. Propone quindi appello, sostenendo che il campo non era affatto vuoto e che la modifica postuma dell’offerta violi l’immodificabilità e la par condicio.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello: l’appellante contesta l’operato dell’Amministrazione sia che lo si qualifichi come richiesta di chiarimenti, sia come soccorso istruttorio, facendo valere i principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio, che il soccorso istruttorio non può comunque alterare.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la lex specialis: era richiesta un’unica percentuale di ribasso da applicare all’importo complessivo soggetto a ribasso, pari alla somma dei lavori ribassabili e delle spese generali di progettazione, con esclusione del compenso professionale e degli oneri di sicurezza. Il modulo di offerta collega gli importi netti al ribasso unico mediante la congiunzione “pertanto”, rendendoli conseguenza matematica dell’unica percentuale offerta.

L’aggiudicataria ha correttamente indicato il ribasso del 33,89%, ma ha poi collocato l’intero importo ribassato nella voce dei lavori e “zero” in quella della progettazione. Per il Collegio si tratta di una mera imprecisione del modulo: la stazione appaltante ha invitato la concorrente a specificare un dato già desumibile dall’offerta complessiva, senza alterarne la sostanza.

È pertinente il richiamo all’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta, purché gli stessi non ne modifichino il contenuto. Il Collegio distingue il soccorso procedimentale, che ha ad oggetto le offerte, dal soccorso istruttorio, che riguarda la documentazione amministrativa: la rettifica di errori di scritturazione o di calcolo è ammessa se si giunge a esiti certi sulla portata dell’impegno negoziale, come affermato dai precedenti richiamati (Cons. Stato, Sez. V, n. 4984 del 2024; n. 9541 del 2023).

Nel caso concreto non vi è stata alcuna modifica dell’offerta: la sua consistenza era immediatamente percepibile dalla documentazione sottoscritta, e la correzione ha solo riportato le due voci ridotte dalla medesima percentuale correttamente indicata. L’appello è pertanto rigettato, con condanna dell’appellante alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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