Sanatoria paesaggistica preclusa dagli aumenti di volume in area vincolata (Cons. Stato n. 5421 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 preclude l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica per i lavori che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. La scelta legislativa impone di considerare sempre impattanti gli incrementi volumetrici in area vincolata, senza che l’amministrazione possa svolgere valutazioni in concreto sul pregiudizio effettivo al paesaggio. Il d.P.R. n. 31/2017, fonte regolamentare di attuazione, non può derogare all’elenco degli interventi esenti da autorizzazione fissato dall’art. 149 d.lgs. n. 42/2004, né ampliarlo. Ne consegue la legittimità del diniego di sanatoria fondato sui vincolanti pareri negativi della Soprintendenza e la conseguente validità dell’ordinanza di demolizione, non affetta da invalidità derivata.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2015 un permesso di costruire per la ristrutturazione con ampliamento di un complesso edilizio in zona agricola della Valpolicella, area soggetta a vincolo paesaggistico. Realizzati i corpi di fabbrica, il Comune rilevò difformità interne ed esterne e attivò il procedimento sanzionatorio. L’interessato presentò istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza espresse pareri negativi, ritenendo gli interventi non compatibili per gli aumenti di volumetria e di altezza e per la visibilità dell’opera. Il Comune, recependo i pareri vincolanti, rigettò la sanatoria e adottò l’ordinanza di demolizione. Il TAR Veneto respinse il ricorso e il ricorrente appellò, deducendo violazione dell’art. 167 e del d.P.R. n. 31/2017, difetto di motivazione e illegittimità derivata dell’ordine di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello applicando il principio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, adunanza plenaria, n. 5 del 2015 e Cass. Sez. Un. n. 26242 del 2014, e prescinde dall’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, assorbita dal rigetto nel merito. Respinta anche l’istanza istruttoria, ritenuta superflua per la completezza documentale e l’irrilevanza delle contestazioni sull’entità delle difformità.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 167, comma 4, lett. a) consente la regolarizzazione postuma solo per i lavori che non abbiano creato superfici utili o volumi, né aumentato quelli legittimi. La norma esclude ogni valutazione in concreto sul pregiudizio e si applica a prescindere dalla genesi dell’aumento. La circolare ministeriale n. 16721 del 2010 è atto interpretativo e non vincola il giudice; il d.P.R. n. 31/2017 è fonte regolamentare di attuazione e non può ampliare l’elenco degli interventi esenti fissato dall’art. 149 del codice.

Sul piano fattuale, il superamento del limite di tolleranza del 2% ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 per l’altezza del fabbricato, con aumento di sagoma e volume, determina l’impossibilità dell’autorizzazione postuma. Irrilevante è la genesi dell’aumento, così come le note successivamente inviate alla Soprintendenza, atti endoprocedimentali privi di incidenza sul provvedimento impugnato. I pareri della Soprintendenza, espressione di discrezionalità tecnica, non sono sindacabili in assenza di macroscopici travisamenti.

Quanto all’ordinanza di demolizione, i vizi di illegittimità propria non riproposti in appello si intendono rinunciati ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., con formazione di giudicato interno. Venuta meno l’illegittimità dei pareri e del diniego, difetta il presupposto dell’invalidità derivata. L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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