Sopravvenuta carenza di interesse per annullamento della procedura concorsuale (TAR Calabria n. 1805 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La caducazione della procedura selettiva sulla quale si fonda la pretesa del candidato allo scorrimento della graduatoria determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile. Venuto meno l’atto presupposto, le censure che assumono la validità della graduatoria perdono il loro fondamento. Analoga sorte segue il ricorso per motivi aggiunti che si regga, in via esclusiva, sulla dedotta illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati dal medesimo atto caducato. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il difetto sopravvenuto di interesse, non essendo più utile la pronuncia per la parte.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura selettiva indetta dall’Università con decreto rettorale n. 291 dell’8 aprile 2015 per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, classificandosi al secondo posto. Con decreto rettorale n. 869 del 2 settembre 2015 veniva nominata la prima classificata. Nel 2018 quest’ultima si dimetteva dal ruolo e il ricorrente diffidava l’Ateneo allo scorrimento della graduatoria e alla propria assunzione, senza ottenere riscontro.
Proponeva quindi azione avverso il silenzio serbato dall’Università, domanda di accertamento della fondatezza della pretesa e condanna al risarcimento. Il Tribunale disponeva la conversione del rito da camerale a ordinario. Nelle more l’Ateneo indiceva una nuova procedura selettiva, impugnata con motivi aggiunti, ulteriormente integrati avverso gli atti della procedura e l’approvazione degli esiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio avanzata dal ricorrente per il deposito di ulteriori motivi aggiunti. Non ricorrono i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., anche in ragione della natura straordinaria dell’udienza di smaltimento dell’arretrato.
Nel merito, il Tribunale rileva che con decisione del 10 luglio 2025 sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stata accolta la domanda di annullamento del decreto rettorale istitutivo della procedura del 2015. L’Università ha poi recepito la pronuncia con decreto n. 1326 del 15 settembre 2025, annullando la procedura selettiva.
Da tale caducazione deriva, secondo il Collegio, la perdita di interesse alla decisione del ricorso principale. La pretesa azionata consisteva nell’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria di quella stessa procedura ora travolta. Il fondamento delle censure, che presupponeva la validità della graduatoria, è venuto meno. Non residua alcuna utilità della pronuncia per il ricorrente.
Identica sorte segue ai motivi aggiunti. Essi si basavano in via esclusiva sulla dedotta illegittimità derivata dei provvedimenti gravati, censurati sul solo presupposto del mancato scorrimento della medesima graduatoria caducata. Il Tribunale li dichiara pertanto improcedibili, qualificandoli peraltro come privi di fondamento autonomo.
L’intero compendio impugnatorio è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese vengono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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