Sanzione paesaggistica per cave: rileva solo il periodo successivo al 2008 (Cons. Stato n. 6163 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica costituisce provvedimento tipico, a presupposti definiti e riferito alle singole opere, e non può essere surrogata da strumenti di diversa natura, quali lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, i pareri del servizio di tutela del paesaggio o il procedimento di VIA, che resta distinto e separato. Non è configurabile un’autorizzazione implicita ove manchino i requisiti elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, da valutarsi con riguardo al collegamento esclusivo tra atto presupponente e atto implicito. La sanzione pecuniaria per attività di cava esercitata senza autorizzazione va parametrata ai soli profitti riferibili al periodo successivo all’entrata in vigore dell’estensione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 alle cave, operata dal d.lgs. n. 63/2008. L’originaria formulazione del comma 14 della norma escludeva infatti le cave dal campo di applicazione dell’autorizzazione, con conseguente irrilevanza, ai fini sanzionatori, del periodo anteriore.

Il Fatto

La società appellante esercita da decenni attività di coltivazione di cava in un’area del territorio comunale sottoposta a vincolo paesaggistico. Nel 2011 presenta istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per le infrastrutture di cava. L’ente delegato all’esercizio delle funzioni paesaggistiche, dopo parere positivo della Soprintendenza, accoglie l’istanza e applica contestualmente una sanzione amministrativa di importo pari al maggiore tra il danno arrecato e l’utile conseguito, quantificato sulla base di perizia giurata prodotta dalla stessa società.

La società impugna la determinazione sanzionatoria davanti al TAR Sardegna, che respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti. Propone quindi appello, contestando tra l’altro la motivazione per relationem, la ritenuta insussistenza di un titolo autorizzatorio pregresso e i criteri di quantificazione della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura sulla motivazione per relationem: essa è ammissibile quando il richiamo alla pronuncia presupposta sia chiaro e la vicenda risulti sostanzialmente sovrapponibile. L’appellante, nel caso concreto, ha mosso una contestazione generica, senza individuare i vizi del richiamo. La Sezione richiama le proprie sentenze n. 1057 e 1337 del 2025, rese su vicende analoghe riguardanti altri operatori della medesima area, e dichiara di non avere ragioni per discostarsene.

Sul punto centrale, il Consiglio di Stato conferma che nessuno degli atti invocati dall’appellante può surrogare l’autorizzazione paesaggistica, mai richiesta fino all’istanza di accertamento. L’appellante non ha censurato adeguatamente la parte della sentenza che esclude un dispositivo implicante il rilascio del titolo, né è ipotizzabile un atto amministrativo implicito: mancano i requisiti individuati dalla giurisprudenza, richiamata nella specie in Cons. Stato, sez. VI, n. 5887 del 2014. Resta ferma la distinzione tra profili ambientali e paesaggistici, ribadita dalle note regionali secondo cui la VIA non sostituisce l’autorizzazione.

L’appello risulta invece parzialmente fondato sul diverso profilo temporale. L’originaria formulazione del comma 14 dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 escludeva espressamente le cave dall’ambito dell’autorizzazione paesaggistica; solo con il d.lgs. n. 63/2008 la disposizione è stata estesa alle cave. La Corte precisa che la modifica dell’art. 159 del medesimo decreto non ha inciso sull’entrata in vigore di tale estensione. Da ciò deriva l’illegittimità della sanzione nella parte parametrata a profitti riferibili a un periodo in cui la legge non imponeva il titolo.

Gli altri motivi sono respinti. La quantificazione basata sulla perizia della stessa società non è irragionevole, né sussiste disparità di trattamento rispetto agli operatori assoggettati a sanzione forfettaria. È infondata la contestazione della riferibilità del vincolo all’area, perché contraddittoria rispetto alla stessa istanza di compatibilità. È infine esclusa l’omessa pronuncia, avendo il TAR indicato le ragioni della decisione.

Ne segue l’annullamento parziale dell’atto: l’amministrazione dovrà rideterminare la sanzione parametrandola ai soli profitti riferibili al periodo dal 24 aprile 2008 fino alla presentazione dell’istanza di accertamento, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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