Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 237 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, accoglie la domanda di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, una volta decorso il termine per l’impugnazione. Esso costituisce pertanto titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decreto nel termine di novanta giorni. Per il caso di persistente inerzia nomina commissario ad acta un dirigente del Ministero, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso in sede di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso dei ricorrenti e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate, oltre spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto, depositato e munito di formula esecutiva, era stato regolarmente notificato al Ministero, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione.
I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Ha confermato che il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato proposto ricorso in Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c. Il titolo esecutivo è dunque idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.
Il giudice ha poi esaminato la condizione di procedibilità specifica prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Ha rilevato che la parte ricorrente aveva inviato la dichiarazione sostitutiva attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. Era pertanto decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione di tale dichiarazione senza che il pagamento fosse stato eseguito.
Nel merito, il TAR ha quindi sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento è stato fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il collegio ha inoltre nominato commissario ad acta, per il caso di infruttuoso decorso del termine, il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, secondo il criterio della soccombenza, comprensive di quelle vive successive all’emissione del decreto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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