Sequestro penale non impedisce la demolizione e condono non copre abusi successivi (Cons. Stato n. 9740 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto all’ottemperanza all’ordine di demolizione: il destinatario ha la facoltà e l’onere di richiedere all’autorità giudiziaria il temporaneo dissequestro per conformarsi all’ingiunzione amministrativa. La presentazione dell’istanza di condono non sospende il potere repressivo per le opere realizzate successivamente alla domanda, che restano abusive e non sono riconducibili alla sanatoria. Grava sul richiedente la prova dell’anteriorità dell’ultimazione dell’opera rispetto al termine di legge, in applicazione del principio di vicinanza della prova. L’accertamento dell’abuso va condotto in modo globale, non atomistico, valutando l’insieme delle opere e il loro impatto edilizio e paesaggistico. L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato per civile abitazione in Barano d’Ischia aveva presentato due istanze di condono, nel febbraio 1995 e nel novembre 2004, rimaste non definite. Nel 2014 presentava una D.I.A. per una vanella di isolamento. Nel novembre 2016 il responsabile dell’U.T.C., sull’accertamento tecnico dell’agosto precedente, ingiungeva la demolizione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 di un corpo di fabbrica ampliato, di un porticato, di un muro di contenimento e di una tettoia.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza e, con motivi aggiunti, il verbale di inottemperanza del maggio 2018, eccependo la nullità degli atti per essere state le opere sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. Il TAR Campania respingeva il ricorso. Proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura il rigetto dell’eccezione di impedimento derivante dal sequestro penale. Il Collegio richiama il proprio indirizzo (Cons. Stato n. 283 del 2016; Cons. Stato n. 335 del 2016): la misura cautelare penale non incide sull’efficacia e sulla procedibilità del procedimento amministrativo sanzionatorio. L’indisponibilità del bene non integra causa di forza maggiore, perché l’interessato può attivarsi per ottenere il dissequestro nei tempi necessari. La censura è respinta.
Il secondo motivo contesta l’esclusione dell’art. 38 legge n. 47/1985 e del regime sospensivo, deducendo anche una indebita sostituzione del giudice alla pubblica amministrazione. La Corte conferma le verifiche dell’Amministrazione: le opere sanzionate sono successive alle istanze di condono e costituiscono nuove costruzioni ex art. 3, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, con trasformazione radicale del compendio in zona vincolata ex d.lgs. n. 42/2004.
La domanda di condono non autorizza a completare o ampliare i manufatti, che restano abusivi fino alla sanatoria (Cons. Stato n. 6107 del 2019; Cons. Stato n. 9084 del 2023; Cons. Stato n. 6239 del 2018). L’appellante non ha provato la riconducibilità degli abusi alle istanze, secondo il principio di vicinanza della prova. Quanto alla scala e al muro, opere realizzate in difformità rispetto alla D.I.A. e in area vincolata, avrebbero richiesto permesso di costruire e autorizzazione paesistica; vanno valutate nell’accertamento globale dell’intervento.
Il terzo motivo lamenta la violazione delle garanzie partecipative. L’ordine di demolizione è atto vincolato, conseguente all’accertamento dell’abuso, e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato n. 4665 del 2023; Cons. Stato n. 4640 del 2025). La Corte respinge l’istanza istruttoria, ininfluente, conferma la sentenza e condanna l’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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