Recupero dell’indebito e affidamento del medico universitario demansionato (TAR Abruzzo n. 40 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’integrazione stipendiale corrisposta al dirigente medico universitario, la cui unità operativa complessa sia stata declassata a struttura semplice dipartimentale, non può retroagire a un periodo anteriore all’atto che ha reso efficace nei suoi confronti il protocollo d’intesa Regione/Università, dovendo l’accordo ASL/Università previsto dall’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 regolare il trattamento economico del medico in regime di convenzione. L’affidamento ingenerato da atti amministrativi di riconoscimento del trattamento di maggior favore, non ritrattati e con termine certo, incide sulle modalità del prelievo: la ripetizione dell’indebito va effettuata al netto delle imposte e dei contributi, non sull’importo lordo. Il recupero dell’indebito è atto a contenuto vincolato, ma l’affidamento del destinatario rileva sul piano conformativo dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, professore di prima fascia, esercita attività assistenziale in regime di convenzione presso un presidio ospedaliero, quale responsabile di un’unità operativa di oculistica a direzione universitaria. Dal 1.6.2013 il reparto, già unità operativa complessa, viene convertito in unità operativa semplice dipartimentale. In sede di commissione paritetica ASL e Università stabiliscono che il trattamento economico del ricorrente, pari a quello dei direttori di UOC, resti invariato fino al nuovo protocollo d’intesa e al conseguente accordo attuativo. Una nota dell’ASL riconosce tale trattamento, riservandosi la rideterminazione e l’eventuale recupero.

Il nuovo protocollo Regione/Università viene sottoscritto il 9.5.2017, ma non segue l’accordo ASL/Università. Con due deliberazioni del 2019 l’ASL ricalcola l’integrazione stipendiale e dispone il recupero di 39.665,53 euro per il periodo 1.1.2017–31.5.2019. Il ricorrente impugna, deducendo violazione dell’affidamento, difetto dell’accordo presupposto e calcolo al lordo di imposte e contributi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che l’accordo ASL/Università rientra, per giurisprudenza costante (Cons. Stato, Sez. III, 18 luglio 2023, n. 7051), tra gli accordi sostitutivi di provvedimento, con giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. amm.. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 502/1992 il rapporto di lavoro dei dirigenti medici universitari è regolato unicamente dall’accordo tra Università e ASL.

Il dato decisivo è che, malgrado il declassamento, al ricorrente è stato riconosciuto il diritto a conservare il trattamento di direttore di UOC fino alla stipula del nuovo protocollo e del pedissequo accordo. Poiché all’intesa del 9.5.2017 non ha fatto seguito l’accordo ASL/Università, il recupero con decorrenza dal 1.1.2017 contrasta con gli atti richiamati, che prevedono la rideterminazione solo dalla stipula dell’accordo. Non vale la riserva della nota dell’8.8.2016, che non specifica il periodo di incidenza del prelievo.

La domanda principale di annullamento integrale non è accolta: l’ASL ha fatto propria l’intesa regionale menzionandola tra gli atti presupposti dell’atto di organizzazione aziendale, la cui efficacia nei confronti del ricorrente decorre dall’atto che l’ha recepita, reso esecutivo con deliberazione pubblicata il 14.9.2018. Il recupero, dunque, avrebbe dovuto iniziare dal 15.9.2018. Non è provata la pretesa ex art. 2126 cod. civ. di conservazione delle mansioni.

Quanto all’affidamento, il Collegio non ignora l’orientamento che ritiene il recupero atto vincolato, ma nel caso concreto esso non si fonda sul tempo trascorso né sull’errore di calcolo: poggia su atti di riconoscimento non ritrattati, con termine certo e proroghe. L’affidamento rileva quindi ai fini conformativi, e il prelievo del residuo indebito deve avvenire al netto di imposte e contributi (Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2019, n. 1852), mentre la tabella allegata alla deliberazione lo calcola sul lordo.

I provvedimenti vengono pertanto annullati in parte qua. Le spese seguono la soccombenza verso l’ASL e sono compensate nei confronti dell’Università. Il ricorso è accolto nei termini indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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