Scioglimento d’autorità della cooperativa edilizia priva di scopo mutualistico (Cons. Stato n. 6938 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ. l’autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d’autorità della società cooperativa che non persegue lo scopo mutualistico. Il potere è vincolato una volta accertata l’assenza di mutualità effettiva: il verbo “può” si riferisce alla discrezionalità dell’accertamento, non alla scelta se adottare il provvedimento o prescrivere misure correttive. L’art. 2545 octies cod. civ., che tipizza la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per due esercizi consecutivi, non impedisce all’autorità di accertare l’assenza di mutualità in fatto, desumendola da elementi diversi e senza necessità di un arco temporale prolungato. Non si applicano al procedimento i principi elaborati in materia di SCIA, né l’art. 10-bis legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento non avviato a istanza di parte. L’assenza dello scopo mutualistico va valutata nel quadro di insieme e non in modo atomistico.

Il Fatto

Una società cooperativa edilizia a responsabilità limitata ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ. e dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002, lo scioglimento per atto d’autorità e la cancellazione dall’Albo nazionale degli enti cooperativi, con nomina del commissario liquidatore.

A fondamento del provvedimento il Ministero richiamava le risultanze ispettive sul periodo 2019-2021: assenza di scambi mutualistici, soci fondatori mai divenuti assegnatari nonostante i programmi realizzati, gestione finanziata mediante depositi di aspiranti soci, convocazioni assembleari per semplice affissione, amministratori muniti di cariche in altre cooperative edilizie. Il TAR respingeva il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo omessa pronuncia, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, mancata attivazione dei poteri di diffida e conformativo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Preliminarmente il Collegio rileva che l’appellante non contesta le circostanze di fatto del verbale ispettivo, ma ne nega soltanto la valenza indiziaria. Tale lettura è però parziale, perché considera gli elementi in maniera atomistica e trascura il quadro d’insieme.

Il dato centrale è che alcuni soci fondatori non si sono mai resi assegnatari di alloggio, pur avendo la cooperativa realizzato nel corso degli anni numerosi appartamenti, e non risulta neppure che abbiano manifestato l’intenzione di divenire assegnatari degli alloggi del Piano di Zona B69. A ciò si aggiunge la previsione statutaria che, alla assegnazione dell’alloggio, fa seguire lo scioglimento del rapporto sociale: la clausola è funzionale a mantenere il controllo della società in capo ai soci storici, evitando la loro cancellazione dal libro soci.

Il Collegio richiama il r.d. n. 1165/1938 e il sistema di requisiti e benefici previsto per le cooperative edilizie sovvenzionate, tra cui l’elenco degli aspiranti soci e le limitazioni alle cariche sociali. La simultanea presenza dei soci storici in più cooperative edilizie, mai seguita da assegnazione, non giustifica la tesi della necessità di una struttura comune: essa va letta come strategia unitaria volta a moltiplicare l’accesso ai benefici pubblici.

Quanto all’elenco degli aspiranti soci, la legge non consente di pretendere il versamento di una cauzione: la richiesta, estesa a un numero più che doppio rispetto agli alloggi realizzabili, ne rivela la destinazione impropria a finanziamento delle spese di gestione ordinaria, cui avrebbero dovuto provvedere i soci.

Il Collegio esclude infine che l’art. 2545 octies cod. civ. e l’art. 5 d.lgs. n. 220/2002 impongano la diffida preventiva o i poteri conformativi della SCIA: l’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002 rimette alla discrezionalità la scelta del provvedimento, ma nel caso concreto non sussistono margini per ricondurre a fisiologia un modo di agire patologico. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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