Scioglimento della cooperativa edilizia per assenza di scopo mutualistico (Cons. Stato n. 6937 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assenza dello scopo mutualistico di una società cooperativa può essere accertata anche con riferimento a un solo esercizio, senza che rilevi il decorso del biennio previsto dall’art. 2545 octies cod. civ., che tipizza unicamente le ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ma non esaurisce il potere di vigilanza. Accertata l’assenza dello scopo mutualistico, l’autorità di vigilanza ha l’obbligo, e non la mera facoltà, di disporre lo scioglimento d’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ.; il verbo “può” si riferisce alla discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, non alla scelta se adottare il provvedimento. Non sussiste alcun onere di preventiva diffida o di prescrizioni conformative, né trovano applicazione i principi elaborati in materia di SCIA e l’art. 10-bis legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento officioso. La partecipazione dei soci fondatori a più cooperative edilizie senza mai rendersi assegnatari di alloggi conferma l’uso illecito dello schema cooperativo per accedere ai benefici statali.
Il Fatto
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto n. 105/SAA/2022 del 26 settembre 2022, ha disposto lo scioglimento per atto d’autorità di una società cooperativa edilizia a mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies cod. civ., richiamando le risultanze di una ispezione straordinaria sul periodo 2020-2021 e il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative. Contestualmente è stato nominato il commissario liquidatore.
La società e un socio hanno impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Propongono appello deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, omessa considerazione delle sopravvenienze e delle controdeduzioni, nonché la sussistenza dei requisiti di mutualità per almeno uno degli esercizi ispezionati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo preliminare: l’appellante non contesta i fatti del verbale ispettivo, ma nega che essi integrino l’assenza di scopo mutualistico. L’argomentazione difensiva è però atomistica e trascura il quadro d’insieme. Elemento centrale è che nessuno dei soci fondatori si è mai reso assegnatario di alloggio, benché la società abbia realizzato dodici appartamenti e nessuno di essi abbia manifestato l’intenzione di prenotare gli alloggi del Piano di Zona. Tale circostanza è un indizio oggettivo e grave del fatto che la società non è stata costituita per realizzare lo scopo mutualistico.
La Corte ricostruisce la disciplina del R.D. n. 1165/1938: solo i soci possono divenire assegnatari (art. 98); l’assegnazione non comporta perdita della qualità di socio; gli amministratori non assegnatari o non prenotatari sono limitati a due (art. 89). Da qui la lettura della previsione statutaria che impone lo scioglimento del rapporto sociale del singolo socio assegnatario: essa serve a mantenere il controllo in capo ai soci fondatori, evitando la loro cancellazione dal libro soci e assicurando la gestione di un ente che fruisce di sovvenzioni statali.
Quanto all’elenco degli aspiranti soci, la Corte rileva che la legge non prevede il versamento di alcuna cauzione; la sua richiesta a un numero di soggetti più che doppio rispetto agli alloggi realizzabili ne rivela la funzione impropria di finanziamento delle spese di gestione ordinaria, cui avrebbero dovuto provvedere i soci. Analogamente, la partecipazione dei soci storici ad altre cooperative edilizie senza mai conseguire assegnazioni conferma l’assenza di interesse mutualistico e integra una strategia unitaria diretta a moltiplicare l’accesso ai benefici pubblici.
La Corte esclude quindi l’onere di diffida preventiva e l’applicabilità dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 a un procedimento non avviato su istanza di parte, escludendo altresì il richiamo analogico ai poteri conformativi della SCIA. L’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 220/2002 configura lo scioglimento come esito dovuto una volta accertata l’assenza dello scopo mutualistico. Irrilevante è infine lo sblocco del Piano di Zona, non avendo l’appellante dimostrato un mutamento del modus operandi dei soci. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2545-octies c.c. – Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente
- Art. 2545-septies c.c. – Gruppo cooperativo paritetico