Assenza di scopo mutualistico e scioglimento d’autorità della cooperativa edilizia (Cons. Stato n. 6936 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento d’autorità della cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ. a fronte della mera constatazione che essa non persegue lo scopo mutualistico, senza che tale accertamento debba necessariamente fondarsi su un arco di tempo prolungato. Il potere previsto dalla norma attiene alla discrezionalità nella valutazione dei presupposti, mentre, verificatane la ricorrenza, l’autorità ha l’obbligo di disporre lo scioglimento. La previsione dell’art. 2545-octies cod. civ., che tipizza la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, non impedisce all’organo di vigilanza di accertare in fatto l’assenza di mutualità desumibile da elementi diversi. L’assenza dello scopo mutualistico va valutata nel quadro di insieme degli indizi e non in modo atomistico. Non trovano applicazione al procedimento d’ufficio di scioglimento né i principi in materia di SCIA né l’art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

La Cooperativa Casa Bella, cooperativa edilizia a responsabilità limitata, impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con cui era stato disposto il suo scioglimento per atto d’autorità, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., con contestuale nomina del commissario liquidatore. Il provvedimento si fondava sulle risultanze di una ispezione straordinaria, dalla quale sarebbe emersa l’assenza delle finalità mutualistiche proprie delle società cooperative.

Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società proponeva appello, deducendo difetto di motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura, omessa valutazione delle sopravvenienze e difetto di istruttoria, oltre alla necessità di prescrivere misure correttive prima di disporre lo scioglimento. Il Ministero resisteva, chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove da un rilievo preliminare: l’appellante non contesta le circostanze di fatto del verbale ispettivo, ma sostiene che esse non sarebbero indicative dell’assenza di mutualità. Secondo il Collegio, tuttavia, tale impostazione considera in modo atomistico le singole criticità, senza cogliere il quadro di insieme. Elemento centrale è che nessuno dei soci si è reso prenotatario di uno dei ventidue alloggi previsti dal programma edilizio: indizio oggettivo e significativo del fatto che la società non è stata costituita per realizzare lo scopo mutualistico.

Il Collegio richiama la disciplina del R.D. n. 1165/1938, che impone alle cooperative fruenti di contributi erariali rigidi requisiti in tema di prenotazione e assegnazione degli alloggi, e osserva che solo i soci possono divenire assegnatari, senza che l’assegnazione faccia perdere la qualità di socio. Da ciò la previsione statutaria che sancisce l’uscita del socio assegnatario dalla compagine sociale risulta priva di fondamento normativo e funzionale a mantenere la gestione in mano ai soci fondatori, evitando la loro cancellazione e conservando il controllo della società e dei benefici statali.

Quanto alla partecipazione dei soci storici ad altre cooperative, la Corte ritiene irrilevante il richiamo all’art. 96 R.D. n. 1165/1938: la mancata assegnazione anche nelle altre società conferma l’assenza di interesse allo scopo mutualistico e configura una strategia unitaria volta a moltiplicare l’accesso ai benefici riservati alle cooperative.

Sul piano delle censure procedimentali, il Collegio esclude che l’art. 2545-septiesdecies cod. civ. imponga all’autorità di verificare previamente la possibilità di rimediare alle irregolarità: il verbo “potere” attiene alla discrezionalità nell’accertamento dei presupposti, non alla scelta se disporre lo scioglimento. La disciplina della SCIA e l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non si applicano a un procedimento non avviato a istanza di parte. La giurisprudenza sulla mutualità spuria è dichiarata non utilmente invocabile, non ravvisandosi alcuno scopo mutualistico. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2545-octies c.c.

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