Assenza di scopo mutualistico e scioglimento d’autorità della cooperativa edilizia (Cons. Stato n. 6940 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2545-septiesdecies cod. civ. consente all’autorità di vigilanza di sciogliere d’autorità la società cooperativa che non persegue lo scopo mutualistico. Il potere previsto dalla norma è vincolato: una volta accertata in concreto l’assenza dello scopo, l’autorità non ha l’onere di prescrivere misure correttive né di assegnare un termine per la regolarizzazione. L’accertamento dell’assenza di mutualità non richiede una sua persistenza su un arco temporale prolungato, ed è irrilevante che i requisiti di prevalenza risultino rispettati in uno degli esercizi ispezionati. La previsione dell’art. 2545-octies cod. civ. tipizza sole due fattispecie di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e non impedisce agli organi di vigilanza di rilevare l’assenza di fatto del requisito mutualistico. La clausola statutaria che fa conseguire all’assegnazione dell’alloggio lo scioglimento del rapporto sociale, in una compagine in cui i soci fondatori non si rendono mai assegnatari, costituisce indizio oggettivo e grave dell’uso illecito dello schema cooperativo.

Il Fatto

Con decreto n. 108/SAA/2022 del 29 settembre 2022 il Ministero ha disposto lo scioglimento d’autorità, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., di una società cooperativa edilizia, richiamando le risultanze di un’ispezione straordinaria che aveva rilevato l’assenza delle finalità mutualistiche. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla società.

La cooperativa ha proposto appello, lamentando il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa considerazione delle controdeduzioni e delle sopravvenienze, nonché l’illegittimità dello scioglimento per mancanza di un previo invito alla regolarizzazione e per sproporzione rispetto alla gravità dei rilievi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal dato non contestato delle risultanze ispettive: assenza dei soci fondatori tra gli assegnatari dei numerosi alloggi già realizzati, convocazione dell’assemblea per semplice affissione, coincidenza degli amministratori con i soci storici, versamenti richiesti agli aspiranti soci per coprire i costi di gestione. L’appellante, osserva il Collegio, contesta la qualificazione giuridica dei fatti, non i fatti.

La difesa atomistica delle singole criticità è respinta: i rilievi vanno letti nel quadro di insieme. Decisiva è la clausola statutaria che fa conseguire all’atto di assegnazione lo scioglimento del rapporto sociale per il socio assegnatario. Tale meccanismo, combinato con il mancato accesso agli alloggi da parte dei fondatori, rivela una strategia diretta a mantenere il controllo in capo ai soci storici, i quali hanno utilizzato lo schema cooperativo per accedere ai benefici riservati all’edilizia sovvenzionata.

Quanto all’elenco degli aspiranti soci, il Collegio chiarisce che la legge non consente di pretendere il deposito di una cauzione all’atto dell’iscrizione: la richiesta, rivolta a un numero più che doppio rispetto agli alloggi realizzabili, ne palesa la destinazione impropria al finanziamento delle spese di gestione. Irrilevante è la circostanza che l’art. 96 R.D. n. 1165/1938 consenta la partecipazione del medesimo soggetto a più cooperative: la reiterata mancata assegnazione conferma il difetto di interesse allo scopo mutualistico.

Il punto di diritto centrale riguarda l’art. 2545-septiesdecies cod. civ.: il verbo “può” attiene al margine di apprezzamento nell’accertamento dei presupposti, mentre, verificatisi questi, lo scioglimento è dovuto. Nessun onere di diffida o di prescrizioni conformative grava sull’autorità; inapplicabili sono l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e i principi in materia di SCIA, trattandosi di procedimento officioso e autonomo. Il richiamo alla giurisprudenza sulla mutualità spuria è giudicato improprio, difettando nel caso concreto qualsiasi scopo mutualistico. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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