Il titolo estero di sostegno non abilita senza attestazione ministeriale (Cons. Stato n. 6922 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro presuppone che il titolo stesso abiliti effettivamente all’esercizio della professione nello Stato di origine. Il solo attestato di superamento di un programma post-universitario di formazione continua, rilasciato dall’università e non dal competente Ministero, non documenta il possesso dell’abilitazione all’insegnamento. La Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE, non impone allo Stato membro ospitante di attribuire al titolo estero un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato di origine. Spetta all’amministrazione valutare la conformità del titolo ai requisiti dell’ordinamento di provenienza, senza che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 consenta di desumere effetti abilitanti dalla mera frequenza del corso di specializzazione. L’appello avverso il diniego di riconoscimento è pertanto infondato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno conseguito in Romania. Il provvedimento era stato adottato in ottemperanza a una ordinanza del Consiglio di Stato, emanata per l’esecuzione di una precedente sentenza che aveva annullato l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per la classe di concorso sostegno primaria, disposta per il mancato possesso del titolo di specializzazione.

In sede di ottemperanza il Ministero aveva rilevato che il titolo conseguito all’estero difettava dei requisiti necessari al riconoscimento degli effetti abilitanti in Italia, per la mancanza dell’attestazione di competenza professionale da parte dell’autorità competente. Il TAR Lazio, Sezione Quarta, aveva respinto il ricorso, osservando che la documentazione prodotta attestava competenze in scienze della formazione ma non l’abilitazione all’insegnamento in Romania. Il ricorrente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante sosteneva che il certificato attestante il superamento del programma post-universitario di formazione per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali integrasse i requisiti richiesti dalla Direttiva 2005/36/CE e che l’amministrazione, in alternativa, avrebbe dovuto attivare le misure compensative previste dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita con il D. Lgs. n. 206/2007.

Il Collegio ha respinto la censura rilevando che il diniego si fonda su una motivazione congrua: la tipologia di formazione documentata è considerata dall’autorità competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell’attestazione di conformità. Il titolo prodotto è stato rilasciato dall’università e non dal competente Ministero rumeno, e certifica soltanto il superamento dell’esame del programma di formazione continua, riconducibile ai percorsi destinati ai docenti già in servizio.

Il Collegio ha richiamato i propri precedenti, tra cui Cons. Stato Sez. VII n. 2934 del 13 aprile 2026 e n. 7765 del 3 ottobre 2025, nonché la giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE 20 novembre 2025, C-340/24 e C-442/24), secondo cui la libertà di circolazione non può essere intesa nel senso di imporre allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore superiore a quello che esso ha nello Stato membro di origine.

La Corte ha inoltre ribadito che, per essere pienamente qualificato in Romania, l’insegnante deve completare le tre fasi di studio previste dalla legge nazionale sull’istruzione e superare l’esame nazionale, e che gli attestati prodotti non documentano il possesso di tali qualifiche. Quanto alla necessità dell’abilitazione, l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che alcun effetto abilitante possa discendere, in Italia, dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno (Cons. Stato Sez. VII nn. 7253, 7254 e 7263 del 9 settembre 2025).

L’appello è stato pertanto respinto. Le spese processuali sono state compensate in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza in materia di riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all’estero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *