Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso oneri pro rata temporis (ABF Collegio di Roma n. 3487 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, il rimborso degli oneri non maturati segue criteri distinti: per i costi recurring si applica il criterio di proporzionalità puro, salvo diversa previsione pattizia; per i costi up front, in assenza di una diversa clausola, si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, la c.d. curva degli interessi. Le spese di istruttoria, ancorché indicate contrattualmente come up front, devono essere qualificate come recurring e rimborsate secondo il criterio pro rata temporis. Non sono riconoscibili le spese di assistenza legale per i ricorsi in materia di estinzione anticipata della cessione del quinto, non essendo necessaria l’assistenza tecnica per la proposizione del ricorso all’Arbitro.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento, quantificati in € 2.428,36 sulla base di una propria tabella di conteggio, oltre al rimborso delle spese per assistenza difensiva pari a € 200,00.

L’intermediario ha eccepito di aver già riconosciuto al cliente la somma complessiva di € 610,00, comprensiva dei venti euro per la presentazione del ricorso, mediante assegno circolare. Tale importo corrispondeva al rimborso di tutti i costi sostenuti, pari a € 586,25, di cui € 421,25 calcolati secondo la curva degli interessi e € 165,00 secondo il metodo pro rata temporis per le spese di istruttoria. L’intermediario ha inoltre escluso alcun ulteriore rimborso e ha contestato la richiesta relativa al premio assicurativo e alle spese legali.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto individuato la disciplina applicabile ratione temporis. Poiché il contratto risulta sottoscritto in data anteriore al 25.07.2021, la controversia è regolata dall’art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010, per effetto di quanto disposto dall’art. 11-octies, comma 2 del D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023.

Richiamato l’orientamento condiviso dai Collegi formatosi a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell’art. 11-octies, il Collegio ha ribadito i criteri di rimborso: pro rata temporis per i costi recurring, curva degli interessi per i costi up front in assenza di clausola diversa.

Quanto alla qualificazione delle voci di costo, il Collegio ha richiamato la propria decisione n. 10027 del 05.09.2017, con cui era stata riconosciuta validità alle pattuizioni contrattuali in punto di retrocessione degli oneri. Tuttavia, a differenza di quanto previsto in contratto, ha ritenuto le spese di istruttoria di natura recurring, imponendone il rimborso secondo il criterio pro rata temporis.

Il Collegio ha quindi elaborato una propria tabella, tenendo conto dei rimborsi effettuati dall’intermediario successivamente alla presentazione del ricorso. L’importo così determinato non coincide con quello richiesto dal ricorrente, perché quest’ultimo aveva applicato il pro rata temporis a tutti gli oneri, aveva inserito il costo della polizza assicurativa facoltativa e non aveva considerato i rimborsi successivi. In particolare, per la commissione di gestione del rischio creditizio il Collegio ha valorizzato la precisazione del conteggio estintivo, che prevedeva il rimborso di € 844,80, importo indicato tra i rimborsi effettuati.

Il Collegio ha poi liquidato per difetto le somme inferiori a € 0,5 e per eccesso all’euro le somme superiori a € 0,51. Poiché i costi del ricorso erano già stati rimborsati e secondo il consolidato orientamento dei Collegi non è ammesso il riconoscimento delle spese legali nei ricorsi in tema di estinzione anticipata della cessione del quinto, il ricorso è stato respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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