Spese di lite ridotte per serialità ma non sotto i minimi tariffari (Cons. Stato n. 2329 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma non consente di attribuire somme simboliche lesive del decoro professionale. Il rispetto dei parametri tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, assicura la proporzione tra prestazione professionale e compenso, secondo la regola di cui all’art. 2, comma 1, del medesimo decreto. La serialità del contenzioso non integra un’ipotesi derogatoria del principio di soccombenza, ma può essere valorizzata dal giudice come indice di minor impegno difensivo ai fini della riduzione del compenso. Il giudice amministrativo è tenuto a motivare la liquidazione solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza. Resta fermo il divieto di scendere sotto le soglie minime di riduzione fissate dai parametri.
Il Fatto
La parte appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito dell’importo complessivo di € 2.000,00. Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, che lo ha accolto assegnando al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta.
Il primo giudice ha però liquidato le spese di lite in soli € 500,00, in considerazione della serialità della controversia. Avverso tale capo della sentenza la parte ha proposto appello, dolendosi della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della inderogabilità dei minimi tabellari posti a tutela del decoro professionale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., le proprie precedenti decisioni su casi analoghi, tra cui la Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025 e le nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025. Muove dal principio secondo cui il giudice amministrativo deve motivare la statuizione sulle spese solo se intende discostarsi dalla regola della soccombenza, come affermato da Cons. Stato, Sezione V, n. 5947/2024.
La discrezionalità nella quantificazione, tuttavia, incontra un limite invalicabile: l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, secondo Cass. civ., Sezione II, n. 34842/2023. Il Collegio richiama il parere della Sezione Consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, che ha chiarito come le modifiche parametriche mirassero a superare l’incertezza applicativa e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie minime percentuali di riduzione non derogabili.
Su queste basi la quantificazione del primo giudice è ritenuta non corretta, perché si colloca al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione dell’art. 4, comma 4. Il Collegio precisa però che la motivazione del TAR non è apodittica, trattandosi di contenzioso oggettivamente privo di profili di complessità e seriale.
La serialità, pur non figurando tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio di soccombenza, può essere valorizzata ai fini della riduzione del compenso, perché è indice di un minor impegno difensivo, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VII, n. 5201 del 2025 e n. 9291 del 2025. L’appello è pertanto accolto: le spese del primo grado sono rideterminate in € 800,00, quelle del grado di appello in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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