Ricorso collettivo inammissibile se manca identità delle concessioni (TAR Lombardia n. 2193 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. La proposizione congiunta costituisce deroga al principio secondo cui ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Non sussiste identità quando ciascun ricorrente è titolare di una distinta concessione di occupazione di suolo pubblico, relativa a spazi diversi, poiché muta il titolo di legittimazione. Il giudice amministrativo è comunque titolare di giurisdizione esclusiva in materia di beni pubblici, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., sulle controversie relative alla sospensione del titolo concessorio.
Il Fatto
Le società ricorrenti, titolari di distinte concessioni di occupazione di suolo pubblico in una via cittadina, impugnavano le determine con cui il Comune aveva disposto, separatamente per ciascuna impresa, la sospensione della concessione per un giorno, in ragione dell’utilizzazione degli spazi oltre l’orario consentito. Un secondo ciclo di accertamenti contestava l’occupazione abusiva degli spazi ex art. 22 del Regolamento comunale, disponendo la sospensione per cinque giorni e preannunciando la decadenza immediata in caso di terzo accertamento.
I provvedimenti si collocano a valle di una complessa vicenda contenziosa originata dall’inquinamento acustico lamentato dal Condominio controinteressato, sfociata in plurime sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che avevano imposto al Comune di adottare misure idonee a ricondurre le immissioni nei limiti. Le ricorrenti censuravano anche l’art. 16, comma 6, del regolamento comunale e proponevano ricorso integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina dapprima l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle stesse ricorrenti, rigettandola in applicazione del principio della ragione più liquida, che esime dal verificarne l’astratta ammissibilità anche alla luce delle modifiche introdotte all’art. 37 cod. proc. civ. Il potere esercitato dal Comune trova fondamento nella prerogativa della parte pubblica concedente di incidere sull’efficacia del titolo concessorio per ragioni di interesse pubblico.
La cognizione spetta al giudice amministrativo in virtù della giurisdizione esclusiva in materia di beni pubblici ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La sospensione costituisce reazione a condotte del concessionario lesive dell’interesse pubblico connesso alla gestione del bene. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui il Sindaco può limitare l’orario di esercizio ex art. 9, legge n. 447/1995, quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico, e non potere contingibile e urgente. Anche qualificando i provvedimenti come revoca sanzionatoria, la giurisdizione amministrativa resta pacifica per le sanzioni di natura ripristinatoria o riparatoria.
Nel merito, il ricorso è dichiarato inammissibile. Il ricorso collettivo richiede il simultaneo concorso dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale. La proposizione congiunta deroga alla regola per cui ogni domanda deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione, poiché la giurisdizione amministrativa tutela posizioni soggettive lese, non veicola un controllo oggettivo dell’azione amministrativa.
Nel caso concreto manca l’identità: ciascuna ricorrente è titolare di una concessione diversa, relativa a distinti spazi di suolo pubblico, sicché cambia il titolo di legittimazione. Non possono inoltre escludersi profili di conflitto di interesse in ragione dello svolgimento di attività commerciale in regime di concorrenza. Il Collegio richiama il principio di Consiglio di Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, secondo cui la regola generale impone un solo provvedimento per ricorso, salva rigorosa connessione procedimentale o funzionale.
Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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