Scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita anche per cessazione a domanda (TAR Sardegna n. 15 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, spetta al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, e non solo per età, inabilità permanente o decesso. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 a opera del Codice dell’ordinamento militare non ha determinato la reviviscenza della originaria limitazione contenuta nell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non il calcolo dell’indennità di buonuscita, nella cui base di calcolo i sei scatti vanno inclusi. Il termine per la presentazione della domanda previsto dalla stessa disposizione non ha efficacia decadenziale. Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e residenti in Sardegna, sono stati collocati in quiescenza a domanda successivamente al compimento dei cinquantacinque anni di età, con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Con diffide del giugno 2024 hanno chiesto all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
L’Istituto, costituendosi, ha riconosciuto l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli alle pretese, rappresentando però la necessità di una modifica normativa e l’assenza di una circolare che regolamenti l’adesione al nuovo indirizzo. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 15 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., rilevando l’esistenza di una giurisprudenza consolidata della stessa Sezione, richiamata con numerose pronunce del 2023 e del 2024, in linea con l’orientamento del Consiglio di Stato, da ultimo espresso dalle sentenze della Sez. VI n. 4636 del 24 maggio 2024 e della Sez. II n. 10557 del 6 dicembre 2023.
Il percorso argomentativo muove dal dato normativo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina esclusivamente la base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima nella formulazione originaria: non opera quindi la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.
Quanto al termine per la presentazione dell’istanza, fissato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al 30 giugno dell’anno di maturazione delle anzianità, il Collegio ne esclude l’efficacia decadenziale: si tratta di un onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, come affermato dalla giurisprudenza richiamata e dalla ordinanza cautelare C.G.A.R.S. n. 34 del 2022.
Da ultimo, il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione, stabilito dall’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973, non decorre dalla cessazione del rapporto ma dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva riconnessa al pagamento rateale del dovuto.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire i benefici di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del correlato obbligo dell’Istituto di rideterminare l’indennità di buonuscita entro centottanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Le spese sono compensate per metà in ragione dei contrasti giurisprudenziali iniziali e poste per l’altra metà a carico dell’INPS, liquidate in euro mille oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.