Sei scatti stipendiali al personale delle Forze di polizia: il termine per la domanda non è decadenziale (TAR Calabria n. 1466 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990, attribuisce al personale delle Forze di polizia, ivi compreso quello ad ordinamento militare come l’Arma dei Carabinieri, il diritto a vedersi riconoscere, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, qualora la cessazione dal servizio a domanda avvenga dopo il compimento del 55° anno di età e di 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, previsto dal comma 2 della norma per la presentazione dell’istanza di collocamento a riposo, non ha natura decadenziale, essendo funzionale esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS è infondata, trattandosi dell’ente obbligato a corrispondere il trattamento.
Il Fatto
Un appartenente all’Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza a domanda dopo aver maturato 42 anni di servizio utile e 55 anni di età, chiedeva all’INPS il riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. A fronte del silenzio dell’Istituto sulla richiesta presentata nell’ottobre 2021, il militare proponeva ricorso al TAR per ottenere l’accertamento del diritto e la condanna dell’ente al ricalcolo del trattamento. L’INPS si costituiva in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva e la decadenza per intervenuto spirare del termine per presentare domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente previdenziale, nei cui confronti la controversia deve essere instaurata.
Nel merito, il TAR ha ritenuto fondate le censure del ricorrente. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 prevede l’attribuzione di sei scatti stipendiali al personale delle Forze di polizia che cessi dal servizio per età, inabilità o decesso e, al comma 2, anche a quello che chieda il collocamento in quiescenza a condizione del compimento del 55° anno di età e di 35 anni di servizio utile. La norma è richiamata, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
La Corte ha respinto la tesi dell’INPS che sovrapponeva due regimi giuridici diversi: quello relativo alla determinazione del T.F.S. e quello dei presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità. La corrispondenza originaria tra i requisiti, venuta meno per sopravvenienze normative, non può indurre a ritenere che la disciplina dell’art. 6-bis recepisca automaticamente le modifiche alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile. Il comma 2 non opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità ma si limita a esplicitare, con espressioni numeriche univoche, i requisiti anagrafico e contributivo richiesti.
Quanto all’eccezione di decadenza, il TAR ha escluso che dal mancato rispetto del termine del 30 giugno possa discendere una conseguenza preclusiva. Ove il legislatore avesse voluto un effetto così incisivo, lo avrebbe previsto espressamente. La lettura coordinata dei commi 2 e 3 dell’art. 6-bis dimostra che il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, come già precisato dal Consiglio di Stato. Il Collegio ha infine richiamato la giurisprudenza che esclude il contrasto della disposizione con il principio di copertura finanziaria dell’art. 81 Cost. Il ricorso è stato pertanto accolto, con obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, e spese compensate.
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Nota della Redazione
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