Mancata attivazione corsi recupero non vizia giudizio non ammissione (TAR Toscana n. 920 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attivazione, da parte dell’istituto scolastico, delle attività di recupero ovvero degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico dello studente non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva. Tale giudizio si fonda sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale, rispetto ai quali l’ammissione al ciclo successivo potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l’allievo. L’eventuale omissione delle attività di recupero non è dunque circostanza idonea, di per sé, a determinare l’illegittimità del provvedimento di non ammissione, potendo al più rilevare sotto il profilo risarcitorio. Parimenti irrilevante è l’asserita mancata comunicazione della convocazione alle prove orali, quando l’amministrazione dimostri di avere posto in essere una pluralità di adempimenti informativi.
Il Fatto
La ricorrente, studentessa del terzo anno di un liceo artistico, ha impugnato il provvedimento con cui il consiglio di classe le ha negato l’ammissione alla classe quarta, insieme agli atti connessi. Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 aveva riportato due insufficienze, in Lingua Inglese e Chimica dei materiali, e il consiglio di classe aveva disposto la sospensione del giudizio, subordinando l’eventuale promozione al superamento di una prova di verifica del debito entro la fine di agosto.
Con un’unica articolata censura la ricorrente ha dedotto che l’istituto non avrebbe predisposto i corsi di recupero alternativi e che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione della convocazione, non avrebbe potuto partecipare alle prove orali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 441/2023 e, all’udienza del 15 maggio 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso perché infondata l’unica censura proposta. Sul piano del diritto all’informazione, il TAR rileva che l’istituto ha posto in essere una pluralità di adempimenti per comunicare lo svolgimento delle prove orali. Una nota inviata alle famiglie tramite il registro elettronico ha precisato che, in caso di prova scritta insufficiente, gli studenti sarebbero stati sottoposti a verifica orale. Il calendario degli esami del giudizio sospeso, pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica, ha indicato che le prove orali sarebbero iniziate alle ore 15.00 del giorno stesso delle prove scritte.
La ricorrente ha svolto le due prove scritte il 24 e 25 agosto; alle ore 12:47 del 25 agosto è stata pubblicata sul registro elettronico, nella sezione dedicata al documento per alunno, la convocazione per la prova orale pomeridiana. Non presentatasi, alcuni docenti hanno tentato di contattare dapprima la madre, poi il padre e infine la stessa alunna, che ha replicato di non poter sostenere le prove perché impegnata in un’attività lavorativa. L’effettività di tali tentativi è attestata dai fonogrammi depositati dall’amministrazione, recanti data, ora e durata delle chiamate.
Il TAR ne deduce che, stante l’insufficienza delle prove scritte e la mancata presentazione a quelle orali, il consiglio di classe non poteva che determinare la non ammissione alla classe quarta. Superfluo, ma esplicitato, il secondo argomento: nemmeno è condivisibile la tesi dell’illegittimità del mancato superamento delle prove per la mancata attivazione dei corsi di recupero. Il Collegio richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata attivazione delle attività di recupero o degli oneri informativi non vizia il giudizio di non ammissione, basato sulla constatazione oggettiva dell’insufficiente preparazione e sul grado di maturazione personale, con la precisazione che l’omissione può al più rilevare sotto il profilo risarcitorio (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 03/12/2024, n. 1337).
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie esaminata.
Nota della Redazione
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