Scatti stipendiali nel TFS per congedo a domanda delle Forze di polizia (TAR Lazio n. 954 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, include i sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e dell’indennità di buonuscita del personale delle Forze di polizia, senza distinguere tra cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso e collocamento in congedo a domanda. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990, che aveva novellato l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, travolge anche la norma novellata, che non rivive nella versione originaria per difetto dei presupposti eccezionali della reviviscenza. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con la qualifica di Ispettore Superiore, ha cessato il servizio per congedo a domanda dopo oltre trentasei anni di anzianità, maturando il diritto al trattamento di fine servizio. Nel prendere visione della documentazione previdenziale ha rilevato l’omessa inclusione, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, della maggiorazione dei sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Dopo una richiesta di ricalcolo e una successiva diffida rimaste senza riscontro, ha adito il TAR per l’accertamento del diritto e la condanna dell’amministrazione e dell’INPS alla rideterminazione del trattamento, con rivalutazione monetaria e interessi. L’INPS si è costituito contestando nel merito la fondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene la domanda fondata sotto il profilo soggettivo: la nozione di Forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 va letta alla luce dell’art. 16 legge n. 121/1981, che ricomprende la Polizia di Stato. La norma, del resto, dispone l’estensione dei benefici del d.P.R. n. 150/1987, applicabile al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinzione tra ordinamento civile e militare.

Sul piano oggettivo il Tribunale richiama l’orientamento del giudice amministrativo, in particolare Cons. Stato, Sez. II, n. 10823 del 2023 e C.G.A.R.S. n. 209/2023. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, è stato sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990; l’abrogazione di quest’ultimo travolge anche la disposizione novellata.

Il Collegio esclude la reviviscenza della versione originaria: si tratta di istituto eccezionale, ammesso solo in presenza di una volontà certa e indiscutibile del legislatore, non ravvisabile nella specie. Il criterio cronologico impone di preferire la norma più recente e di considerare abrogata quella anteriore. Sul punto viene richiamata Corte cost. n. 13 del 2012.

Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, esso attribuisce i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile definita dall’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, ma opera ai soli fini del calcolo della pensione e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo di rideterminazione mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo.

Sul ristoro accessorio il Tribunale condivide l’eccezione dell’Ente previdenziale: il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi è escluso dagli art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, come confermato da Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020. Spettano quindi i soli interessi legali, con condanna dell’INPS alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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