Sei scatti stipendiali sul TFS agli ex appartenenti alle forze di polizia (TAR Campania n. 4071 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio utile dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età. L’inosservanza del termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna conseguenza decadenziale. Il termine di prescrizione del diritto decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non da quella di cessazione dal servizio. Le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli art. 3 e 81 Cost. sono infondate, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali.
Il Fatto
Il ricorrente, già in servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di Sovrintendente Capo Coordinatore, è stato collocato in quiescenza a domanda il 1° maggio 2018, per maturazione dei requisiti dei 59 anni di età e 37 anni di servizio utile. Il 2 luglio 2021 è stato emesso l’ultimo ordinativo di pagamento principale del TFS.
Con istanza del 25 novembre 2023, ricevuta dall’amministrazione il 30 novembre 2023, il ricorrente ha chiesto all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti ex art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e art. 21 della legge n. 232/1990. L’istituto non ha mai riscontrato l’istanza, donde il ricorso per silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a., con domanda di accertamento del diritto alla riliquidazione e di condanna al pagamento, oltre interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS. Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata con le sentenze n. 10559 del 2023, n. 10524 del 2023 e n. 3914 del 2023, la decorrenza del termine coincide con l’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non con la cessazione dal servizio.
Nel merito, il ricorso è stato accolto in adesione all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che ha riformato anche pronunce della stessa sezione. Il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, secondo quanto affermato, tra le altre, dalle sentenze n. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990 del 2023.
Quanto al termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, il Consiglio di Stato ha escluso ogni effetto decadenziale della sua inosservanza, come precisato nella sentenza n. 2982 del 2023. Le questioni di costituzionalità prospettate dall’INPS sono state parimenti respinte: la sentenza n. 3914 del 2023 ha escluso il contrasto con l’art. 81 Cost., poiché l’estensione del beneficio deriva dall’applicazione di un coacervo di disposizioni e non da un’assenza di copertura normativa, e con l’art. 3 Cost., non ravvisandosi disparità manifestamente irragionevole.
Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, che ha valorizzato il duplice requisito anagrafico e contributivo quale espressione di discrezionalità legislativa, e la sentenza n. 8444 del 2024, che ha respinto l’appello dell’INPS avverso la sentenza di questo TAR n. 2159 del 2024. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre interessi legali. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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