Nesso causale probabilistico e onere della prova nelle missioni all’estero (TAR Emilia-Romagna n. 716 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. In materia di patologie insorte in militari impiegati in teatri operativi contaminati da uranio impoverito, il riconoscimento del nesso causale non richiede una dimostrazione di certezza assoluta, essendo sufficiente la prova in termini probabilistico-statistici. Accertata l’esposizione ad agenti inquinanti, grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’intervento di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica. L’amministrazione della difesa è tenuta, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad adottare misure di prevenzione e protezione per i rischi non strettamente bellici, e non può invocare il fattore causale ignoto quale prova liberatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in servizio presso un reggimento di fanteria aeromobile, ha chiesto al Ministero della Difesa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica duodenale insorta dopo aver prestato servizio in diversi teatri operativi esteri, con conseguente corresponsione dell’equo indennizzo. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso parere negativo, escludendo l’esistenza di evidenze scientifiche circa l’incidenza di fattori ambientali nella genesi della neoplasia e richiamando i dati dell’Osservatorio epidemiologico della Difesa.

Sulla scorta di quel solo parere, il Ministero ha adottato il decreto di diniego. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Emilia-Romagna, deducendo l’erroneità della valutazione tecnica e la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice, salvo che emergano vizi logici, travisamento dei fatti o inattendibilità metodologica delle conclusioni. Nel caso concreto, la motivazione del parere è ritenuta manifestamente insufficiente, perché generica e priva dell’approfondimento richiesto.

Il Tribunale fa proprie le conclusioni raggiunte dal Cons. Stato n. 5132 del 2024 e dal Cons. Stato n. 5013 del 2021 in tema di c.d. “sindrome dei Balcani”: la mancanza di una legge scientifica universalmente valida non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, potendo la correlazione eziologica basarsi su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici. Richiamando il Cons. Stato n. 7557 del 2020, il Collegio ricorda che l’amministrazione deve informarsi sul contesto operativo, verificare l’idoneità psico-fisica del personale e fornire gli strumenti di protezione, secondo un criterio di precauzione.

Il dovere del militare di esporsi al pericolo bellico è controbilanciato dagli obblighi di protezione dell’art. 2087 c.c., che delinea un principio generale di tutela del prestatore di lavoro applicabile anche al rapporto di servizio militare. Ne consegue che, inviando personale in contesti interessati da previ eventi bellici, l’amministrazione deve procedere a una rigorosa analisi dei fattori di rischio e individuare le misure concretamente disponibili.

Sul piano probatorio, richiamando il Cons. Stato n. 1638 del 2022, il TAR afferma che, una volta dedotti lo svolgimento della missione e l’insorgenza della patologia al rientro, l’onere del militare è assolto con l’allegazione dell’operatività in un territorio caratterizzato dalla presenza di inquinanti metallici e dall’utilizzo di munizioni all’uranio impoverito. La causa ignota non è prova liberatoria: grava sull’amministrazione l’onere di provare il fattore oncogenetico alternativo. Il Collegio valorizza anche il riconoscimento normativo del rischio specifico operato dall’art. 1079, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del decreto ministeriale e del presupposto parere e con rimessione all’amministrazione del riesame dell’istanza in conformità ai principi esposti. Le spese sono liquidate secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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