Obbligo di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro per il corretto inquadramento del dipendente pubblico (TAR Lazio n. 10872 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non fornisca chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza passata in giudicato è gravata dall’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento, con la conseguenza che, in mancanza, la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento. I presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. In caso di inutile decorso del termine assegnato per l’esecuzione, il giudice amministrativo nomina fin da ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede la valutazione della gravità del ritardo e non consegue automaticamente all’accoglimento del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava la nullità parziale del contratto di lavoro stipulato nel 2005 e accertava il suo diritto a essere inquadrato nel livello corrispondente a quello B3Super, con conseguente progressione economica e giuridica. La sentenza era stata pronunciata in seguito alla riassunzione del giudizio disposta dalla Corte di Cassazione, che aveva cassato la decisione del Tribunale di Latina.
Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione alla statuizione di condanna, se non per la parte relativa alle spese di lite, il lavoratore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta e fissazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il Collegio ha ritenuto che la mancata dimostrazione dell’avvenuto adempimento legittimasse l’accoglimento della pretesa del ricorrente.
Il giudice ha inoltre precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudice del lavoro non possono essere sindacati in sede di ottemperanza, essendo ormai coperti dal giudicato. L’Amministrazione è stata pertanto condannata a dare esecuzione alla decisione entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione competente per la materia, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni su richiesta del ricorrente.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di fissazione dell’astreinte, ritenendo che il ritardo maturato nell’esecuzione della sentenza non fosse tale da giustificare la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri relativi alle procedure esecutive mobiliari.
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Nota della Redazione
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