Selezione operatori Vigili del Fuoco: la prova pratica va commisurata alle mansioni (TAR Puglia n. 548 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella procedura selettiva per l’assunzione di operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la prova pratica di idoneità è legittima quando è commisurata al profilo professionale oggetto di reclutamento, comprendendo anche l’uso di apparecchiature informatiche, e non alle sole operazioni tecnico-manuali di tipo operaio. La lex specialis non è violata quando le modalità di svolgimento della prova risultino previamente comunicate ai candidati con le lettere di convocazione e siano illustrate dalla commissione esaminatrice prima dell’esecuzione. La diversità di gestione delle prove tra province non integra disparità di trattamento, conseguendo alla pluralità dei centri di responsabilità e alla diversità delle commissioni esaminatrici. Il giudizio di inidoneità non è sindacabile nel merito tecnico se non per manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
Le ricorrenti partecipavano alla procedura selettiva indetta per l’assunzione diretta di tre operatori presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, ai sensi dell’art. 16 L. 56/1987, in forza di un decreto dipartimentale e di avvisi di selezione regionali. Sostenuta la prova di idoneità, riportavano un giudizio di inidoneità formulato dalla commissione esaminatrice.
Impugnavano quindi il verbale di inidoneità e gli atti della procedura, deducendo la violazione del bando, la mancata preventiva comunicazione delle modalità di svolgimento delle prove, la disparità di trattamento rispetto ai candidati di altre province e l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Il Ministero dell’Interno si costituiva con formula di mero stile; l’ARPAL Puglia e la controinteressata non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di violazione della lex specialis. Le ricorrenti sostenevano che le prove sottoposte non fossero commisurate alla figura professionale oggetto di reclutamento. Il Tribunale osserva che l’operatore, per lo svolgimento delle attività di competenza, utilizza anche apparecchiature informatiche e che il preambolo del bando richiama espressamente la copertura di posti con funzioni di supporto tecnico e professionale, non di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio.
La censura è pertanto respinta: la prova pratica risulta coerente con il profilo professionale delineato dalla legge e dal bando, che costituisce la disciplina speciale della selezione.
Quanto alla dedotta mancata comunicazione delle modalità di svolgimento, il Collegio rileva che l’asserzione è smentita ex actis. Le lettere di convocazione indicano le modalità individuate dalla commissione in aderenza alle mansioni. Il verbale n. 5 conferma che, prima delle prove, il Presidente illustra le regole generali, consegna a ciascun candidato la copia della traccia con le istruzioni e illustra le modalità di svolgimento della traccia scelta.
Sul fronte della disparità di trattamento, il Tribunale esclude che lo svantaggio derivante da differenti modalità di gestione rispetto ai candidati di altre province integri un vizio dell’azione amministrativa. Le differenze conseguono alla pluralità dei centri di responsabilità e alla diversità delle commissioni esaminatrici, evenienze fisiologiche in una procedura articolata su base territoriale.
Il ricorso è quindi respinto perché infondato. Le peculiarità della vicenda e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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