Spese di lite non sindacabili salvo errore o abnormità della liquidazione (C.G.A.R.S. n. 904 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite costituisce espressione di un potere discrezionale ed equitativo del giudice di primo grado e può essere censurata in appello solo in ipotesi eccezionali di errore sui presupposti della soccombenza o di manifesta abnormità della liquidazione. Il sindacato del giudice d’appello non si traduce in una verifica di mera congruità numerica, ma richiede l’accertamento di una evidente e macroscopica irragionevolezza del compenso. I parametri del D.M. n. 55/2014 costituiscono un orientamento, non un vincolo assoluto, essendo il giudice libero di adeguare la misura del compenso all’effettiva entità dell’attività difensiva svolta. Il decoro professionale non coincide con il rigido rispetto dei valori tabellari, ma si sostanzia nella proporzionalità tra prestazione resa e compenso riconosciuto.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un giudizio di ottemperanza promosso davanti al TAR Sicilia per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Catania – Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il diritto della ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il TAR ha accolto il ricorso, disponendo l’esecuzione del giudicato e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro cinquecento oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La ricorrente ha impugnato esclusivamente il capo relativo alla quantificazione delle spese, lamentandone l’eccessiva modestia e deducendo la violazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e all’art. 26 c.p.a., dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nonché del principio di proporzionalità e di decoro professionale di cui all’art. 2233 c.c.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello muovendo dalla qualificazione della statuizione sulle spese come espressione di un potere discrezionale ed equitativo, censurabile solo in presenza di errore sui presupposti della soccombenza o di manifesta abnormità della liquidazione. Richiama sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso la revisione in appello in assenza di macroscopica sproporzione dell’importo o di condanna della parte totalmente vittoriosa, e la decisione Cons. Stato, Sez. III, n. 3366 del 2023, secondo cui il sindacato d’appello non può ridursi a verifica di congruità numerica.
Il percorso argomentativo si completa con il richiamo alla propria recente pronuncia C.G.A.R.S. n. 780 del 2025, che ha escluso l’abnormità di una liquidazione di euro mille, ribadendo che il D.M. n. 55/2014 opera come parametro di orientamento e non come vincolo assoluto. La discrezionalità nel liquidare le spese, precisa il Collegio, non è arbitrio, ma espressione della potestà equitativa riconosciuta al giudice per calibrare il compenso sulla consistenza effettiva dell’attività processuale.
Su questa base, la Corte ritiene che il primo giudice abbia correttamente applicato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione integralmente perdente. La somma di euro cinquecento non appare manifestamente sproporzionata a fronte di una controversia di ottemperanza seriale e priva di complessità: il giudizio si fondava su un titolo giudiziale definitivo di contenuto meramente pecuniario, non ha richiesto istruttoria, non ha posto questioni di diritto nuove e si è esaurito in un’unica camera di consiglio.
Quanto al dedotto vulnus al decoro professionale, il Collegio ne respinge la lettura tabellare. Il decoro, nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, consiste nella proporzionalità tra prestazione resa e compenso, valutata in relazione all’importanza, alla natura e alla difficoltà dell’affare. La causa, di agevole trattazione e priva di complesse questioni giuridiche, giustifica dunque la liquidazione effettuata, coerente con i principi di moderazione e proporzionalità.
L’appello è pertanto respinto. Considerata la natura meramente economica della controversia e l’assenza di articolate difese dell’Amministrazione, il Collegio compensa integralmente le spese del grado.
Nota della Redazione
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