Pene sostitutive brevi discrezionalità ancorata all’art 133 cod pen anche dopo riforma (Cass. pen. Sez. VII n. 32754 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I fondati motivi che impongono la non sostituzione, ai sensi dell’art. 58, comma primo, seconda parte, legge n. 689 del 1981, esprimono la necessità di soppesare in chiave prognostica le istanze rieducative e l’obiettivo di effettività della pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione. Il giudizio sulla sussistenza delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in legittimità se motivato in modo non manifestamente illogico.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con la detenzione domiciliare o altra sanzione sostitutiva di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 58 legge n. 689/81. Chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
La questione riguarda il diniego opposto dal giudice di merito alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, diniego fondato sulle modalità del fatto e sui precedenti penali del condannato.
La Motivazione della Corte
I motivi sono giudicati non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
Il Collegio richiama l’art. 58 legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, il quale stabilisce che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale, può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La valutazione dei presupposti resta legata agli stessi criteri previsti per la determinazione della pena, e il giudizio prognostico cui è subordinata la sostituzione non può prescindere dagli indici dell’art. 133 cod. pen., con conseguente obbligo di motivare sul diniego.
La Corte osserva come tale principio, già affermato con riguardo all’assetto previgente, sia applicabile anche alle pene sostitutive configurate dal legislatore della riforma, poiché la disciplina introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai medesimi parametri. Quanto all’inserimento, nell’art. 58, comma 1, seconda parte, del riferimento ai fondati motivi, si tratta di un richiamo volto a sottolineare l’esigenza di bilanciare in chiave prognostica le istanze rieducative e l’effettività della pena, con corrispondente obbligo di congrua motivazione.
Nel caso concreto, il giudice di secondo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori dell’art. 133 cod. pen. e, in particolare, al comportamento tenuto dopo la commissione del reato. Le modalità dell’azione sono ritenute pericolose e i precedenti penali numerosi e per reati della stessa indole non consentono l’applicazione della pena sostitutiva richiesta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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