Sequestro penale del conto corrente e revoca del fido per giusta causa (ABF Collegio di Roma n. 2934 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale di un conto corrente è atto dell’autorità giudiziaria che la banca esegue come mero strumento attuativo, senza poteri di scelta. Non grava quindi sull’intermediario alcun onere informativo verso il cliente, spettando all’autorità giudiziaria le comunicazioni previste dagli artt. 365 e 366 cod. proc. pen. Esulano dalla competenza per materia dell’ABF le domande che impongono di sindacare le modalità di esecuzione del provvedimento giudiziario e i suoi limiti oggettivi. La notifica di un sequestro penale integra giusta causa di recesso dal rapporto e la revoca dell’affidamento rientra nella discrezionalità dell’intermediario, sindacabile solo per violazione dei canoni di buona fede e correttezza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con apertura di credito di Euro 3.000,00, ha convenuto la banca davanti all’Arbitro lamentando che questa, destinataria di un sequestro preventivo del conto disposto dal Tribunale ed eseguito nel gennaio 2025, avesse bloccato l’intera operatività del rapporto anziché le sole somme giacenti. Ha dedotto inoltre la revoca dell’affidamento con effetto immediato e la richiesta di rientro del fido, a suo dire impossibile proprio per effetto del blocco.
Ha chiesto il risarcimento dei danni, quantificati in Euro 3.000,00 per il mancato utilizzo del fido, Euro 10.000,00 per la revoca delle autorizzazioni di addebito diretto e Euro 10.000,00 per il danno all’immagine. La banca ha eccepito l’inammissibilità delle domande risarcitorie perché non precedute da reclamo e, nel merito, ha rivendicato la legittimità del proprio operato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio procede per gradi. Sul piano fattuale rileva che alla data di esecuzione del sequestro il saldo contabile del conto era negativo, mentre quello disponibile, connesso al fido, era positivo. Ciò consente di respingere la doglianza sulla supposta necessità di un preavviso per la revoca: la misura cautelare penale è attuata dalla banca su ordine dell’autorità giudiziaria, che deve essere sollecitamente eseguito, e l’intermediario non ha margini di scelta.
Richiamando un precedente del Tribunale di Roma del 2012, il Collegio ribadisce che l’obbligo informativo della banca non si estende alle comunicazioni del sequestro, rimesse ad altri organi nel rispetto del diritto di difesa. Ne segue l’infondatezza delle censure sull’assenza di motivazione del blocco.
Le domande sulle modalità di esecuzione del sequestro e sui suoi limiti oggettivi sono invece dichiarate inammissibili per difetto di competenza per materia. L’Arbitro può conoscere solo della pretesa risarcitoria fondata sulla violazione delle norme che regolano l’esecuzione del rapporto contrattuale, restando la procedura esecutiva mero presupposto di fatto. Il Collegio cita sul punto le decisioni dei Collegi di Napoli, Milano, Palermo e Bari.
Quanto alla revoca dell’apertura di credito, essa è fondata sull’art. 3 del contratto, che ammette il recesso ad nutum con quindici giorni di preavviso e quello per giusta causa con effetto immediato, in coerenza con l’art. 1845 c.c. Il Collegio qualifica il recesso come immediato per giusta causa e ne ritiene idonea la motivazione, costituita dalla ricezione del provvedimento di sequestro. Richiama la distinzione tra le due fattispecie e il precedente del Collegio di Bari sulla legittimità del recesso in presenza di misure giudiziarie.
Infine, nulla è addebitabile alla banca sul recupero dello scoperto, non risultando impossibile per il ricorrente effettuare versamenti in accredito. La domanda risarcitoria è quindi respinta, mentre le domande sulle modalità esecutive del sequestro sono dichiarate inammissibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1845 c.c. – Recesso dal contratto
- Art. 365 c.p.p. – Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
- Art. 366 c.p.p. – Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori