Segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie e prova del preavviso al consumatore (ABF Collegio di Bari n. 3159 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del consumatore in un sistema di informazioni creditizie privato è subordinata alla veridicità sostanziale dell’inadempimento e al rispetto dell’obbligo di preavviso della prossima registrazione. Poiché il preavviso è atto recettizio, grava sull’intermediario che ne afferma l’invio l’onere di provare che lo stesso sia pervenuto all’indirizzo del destinatario, secondo gli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Il preavviso può essere reso con modalità digitali, mediante pubblicazione nell’area riservata del cliente e contestuale avviso tramite SMS, quando tali modalità sono previste dal contratto e dal Codice di condotta, purché la comunicazione ponga il destinatario in condizione di apprezzarne il contenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore di un prestito personale concluso con l’intermediario nel febbraio 2023, contesta la legittimità delle segnalazioni negative del proprio nominativo nei sistemi di informazioni creditizie privati. Sostiene che le iscrizioni sarebbero state disposte in mancanza del preventivo avviso, in violazione dell’art. 4 del Codice deontologico e dell’art. 125 Tub, e chiede la cancellazione delle segnalazioni oltre al risarcimento del danno non patrimoniale.
L’intermediario si oppone, deducendo che le segnalazioni derivano dall’andamento irregolare del finanziamento, con pagamenti omessi nel corso del 2024. Afferma di aver inviato regolare preavviso, pubblicato nell’area riservata di internet banking e accompagnato da un SMS alert al numero indicato in contratto, secondo le modalità previste dall’art. 8 delle Condizioni Generali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’art. 125, comma 3, Tub, che impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano informazioni negative, e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta, secondo cui il partecipante invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati, con modalità anche digitali definite sulla base delle indicazioni del Garante. Da tali norme deriva che la legittimità dell’iscrizione è subordinata al previo avviso all’interessato.
Trattandosi di atto recettizio, il Collegio richiama i principi civilistici degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e afferma che incombe sull’intermediario l’onere di provare che il preavviso sia quantomeno pervenuto all’indirizzo del destinatario. Richiama quindi l’orientamento consolidato dell’Arbitro, secondo cui la segnalazione è legittima al ricorrere di due presupposti: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso.
Nel caso concreto il ricorrente non disconosce le irregolarità nel rimborso, ma lamenta il difetto del preavviso. Il Collegio esamina la visura CRIF prodotta, dalla quale risultano ritardi nei pagamenti e la classificazione del prestito come credito ceduto, e richiama la regola generale sull’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., oltre al riparto degli oneri probatori confermato dalla Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. n. 8018/2021.
L’intermediario produce le tracciature informatiche attestanti la pubblicazione del preavviso nell’area riservata e l’invio dell’SMS alert al numero riportato in contratto. Il Collegio ritiene che l’invio del preavviso in forma digitalizzata tramite sistemi di messaggistica sia, in linea di principio, legittimo, essendo una metodologia contemplata dal Codice di condotta e prevista dal contratto. Il tenore dello SMS versato in atti, con la relativa tracciatura e legenda, specifica il contenuto della comunicazione pubblicata e pone il destinatario nella condizione di apprezzarne l’importanza.
Sussistendo la prova della conoscenza del preavviso, il Collegio conclude che il nominativo del ricorrente è stato censito nel rispetto del requisito formale richiesto dalla normativa di settore. Il ricorso, pertanto, non è accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1334 c.c. – Efficacia degli atti unilaterali
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 125 TUB – Banche dati