Attendibilità della persona offesa e gravi indizi in materia cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 39457 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituisce questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni, ricorra a mere congetture o a regole generali prive di plausibilità. Le discrasie interne ai racconti e le divergenze con gli elementi esterni, se modeste e spiegabili, non inficiano la gravità del quadro indiziario. Il decreto di sequestro probatorio non deve essere accompagnato da avviso preventivo o contestuale al difensore, con la conseguenza che la sua omissione non determina alcuna nullità; l’omesso avviso di deposito ex art. 366 cod. proc. pen. costituisce mera irregolarità. La consulenza tecnica volta all’estrazione di dati da supporto informatico è atto ripetibile, compibile senza avviso all’indagato.
Il Fatto
Un soggetto era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, applicata dal G.i.p. del Tribunale di Como il 10 marzo 2025, per i reati di violenza sessuale aggravata e atti persecutori in danno di due minori infraquattordicenni. L’istanza di revoca o sostituzione della misura veniva respinta; l’appello al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, era rigettato con ordinanza del 24 giugno 2025.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione sul quadro indiziario per tutti i reati e, in particolare, per il capo relativo agli atti sessuali compiuti sull’autovettura; violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. sulla permanenza della misura carceraria; nullità del decreto di sequestro probatorio dei dispositivi elettronici, mai notificato ai difensori.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il motivo relativo al sequestro, perché attinente a elementi rilevanti sia per la ricostruzione del quadro indiziario sia per le esigenze cautelari. Osserva che l’art. 356 cod. proc. pen. riconosce al difensore la facoltà di assistere, senza diritto di preventivo avviso, agli atti di iniziativa della polizia giudiziaria, tra cui il sequestro. Quanto al sequestro disposto dal pubblico ministero, l’art. 253 cod. proc. pen. prevede solo la consegna della copia all’interessato presente e l’art. 365 cod. proc. pen. il diritto del difensore di assistere senza avviso. Ne deriva che l’atto non deve essere affiancato da avviso preventivo o contestuale, la cui mancanza non integra alcuna nullità.
Il Collegio richiama quindi il consolidato orientamento secondo cui l’omesso avviso di deposito ex art. 366 cod. proc. pen. costituisce mera irregolarità, non inclusa tra le nullità assolute né riconducibile all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che riguarda la presenza del difensore al momento del compimento dell’atto. Esclude poi la nullità derivata della consulenza tecnica, trattandosi di atto ripetibile e non affetto da invalidità nel sequestro presupposto.
Sui motivi attinenti ai gravi indizi, la Corte richiama l’orientamento per cui l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, insindacabile salvo manifeste contraddizioni o congetture prive di verifica empirica (Sez. IV n. 10153 del 2020; Sez. II n. 7667 del 2015; Sez. V n. 51604 del 2017). L’ordinanza impugnata ha dato conto della spontaneità, costanza e circostanzialità delle dichiarazioni, della loro non alterazione psicologica e della presenza di riscontri, tra cui il turbamento delle minori e i contenuti rinvenuti sui dispositivi elettronici. Le discrasie, attinenti in prevalenza alle date, sono state ritenute modeste e spiegabili. Le censure difensive si risolvono in una richiesta di diversa valutazione delle risultanze, senza denuncia di travisamento della prova.
Quanto alla misura, il Tribunale ha valorizzato la durata ultrannuale delle condotte, il morboso controllo sulle minori, i precedenti penali e la dimestichezza dell’indagato con gli strumenti informatici, idonea a fondare il pericolo di contatti con minori anche in regime di arresti domiciliari. Le conclusioni, sorrette da pluralità di elementi, non risultano manifestamente illogiche. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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