Dichiarazioni non veritiere e onere probatorio nell’edilizia sociale (TAR Piemonte n. 387 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa, il parere contrario della commissione comunale, fondato sulla non veridicità delle dichiarazioni sostitutive del richiedente, è legittimo quando il quadro reddituale dichiarato risulti incoerente rispetto alle spese sostenute e alle esigenze minime di vita. L’onere di allegare ogni elemento di prova utile all’istruttoria grava sul richiedente, a maggior ragione quando questi invochi il sostegno economico di terzi. Le osservazioni generiche e indimostrate, non suffragate da indicazioni di importi, quote e modalità delle erogazioni, non consentono all’amministrazione alcuna verifica e confermano la condizione ostativa prevista dal regolamento comunale. La documentazione prodotta solo nel giudizio non sana tardivamente l’originaria carenza probatoria.
Il Fatto
La ricorrente impugna gli atti con i quali il Comune di Torino ha respinto la sua istanza di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, presentata dopo uno sfratto per finita locazione dalla precedente residenza. Il diniego si fonda sull’art. 21 del regolamento comunale, che preclude l’assegnazione in presenza di dichiarazioni sostitutive non veritiere.
Dopo il primo provvedimento negativo, l’interessata ha chiesto il riesame rappresentando di aver potuto contare, negli anni pregressi, sull’aiuto economico dei tre figli. La commissione ha confermato il parere negativo. Di qui il ricorso, integrato da motivi aggiunti a seguito delle produzioni documentali dell’ente, con deduzione della violazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, del difetto d’istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
In rito, il Collegio respinge la richiesta di cancellazione di espressioni asseritamente offensive, non ravvisando nella memoria del Comune il superamento dei limiti di continenza e correttezza cui sono tenute le parti processuali. Respinge altresì l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse: la stipula, dopo i dinieghi, di un contratto di locazione a canone annuo di euro 4.680 non equivale all’assegnazione dell’alloggio cui la ricorrente ambisce, che resta pertanto oggetto di interesse attuale.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il terzo comma dell’art. 21 del regolamento prevede che, ove dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, la commissione esprima parere contrario all’assegnazione. Nel caso di specie la commissione, sulla base della consultazione delle banche dati anagrafica, camerale, previdenziale, tributaria, catastale e socio-assistenziale, ha ritenuto non comprovata la posizione reddituale del nucleo familiare: la ricorrente non avrebbe svolto regolare attività lavorativa dal 2019 al 2024 e il convivente solo per brevi periodi.
Il Collegio reputa che tale valutazione non sia incoerente: il reddito dichiarato per il quinquennio non appare compatibile né con la pigione annua di euro 4.680 né con le esigenze minime di vita quotidiana. Le osservazioni formulate in sede di riesame erano del tutto generiche ed indimostrate: mancava qualsiasi indicazione dei figli, degli importi, delle quote e delle modalità delle erogazioni, così che l’amministrazione non avrebbe potuto effettuare alcuna verifica reddituale sui terzi.
Il Collegio afferma il principio per cui l’onere probatorio, nei procedimenti di assegnazione di alloggi di emergenza abitativa, grava sul richiedente. Alla sua omissione non può rimediarsi con la produzione in giudizio della documentazione riferita ai figli. Ne discende la legittimità dei provvedimenti impugnati, adeguatamente motivati sul presupposto di una carenza di prova imputabile alla sola richiedente.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Comune e liquidazione del compenso al difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con la riduzione della metà ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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