Sequestro probatorio: ultimazione dell’opera e esigenze accertamento (Cass. pen. Sez. III n. 37179 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, l’ultimazione dell’opera non esclude il mantenimento del vincolo, poiché l’esigenza di raccogliere gli elementi necessari all’accertamento del reato e all’individuazione dei responsabili può richiedere rilievi planimetrici ulteriori e la determinazione dell’epoca di realizzazione. L’ultimazione rileva unicamente ai fini del sequestro preventivo c.d. impeditivo. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali è ammesso, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., per sola violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o apparente. L’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini non dimostra di per sé il venir meno delle esigenze probatorie, sempre che non sia scaduto il termine per la conclusione delle indagini.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, con ordinanza dell’11 giugno 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso il decreto con cui il Pubblico ministero aveva convalidato il sequestro probatorio eseguito di iniziativa, avente ad oggetto un abuso edilizio consistito in ampliamenti di un immobile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 354 cod. proc. pen. e censurando la motivazione del Tribunale.
Il ricorrente ha limitato l’impugnazione a uno solo degli abusi sottoposti a sequestro, quello completamente ultimato, sostenendo che, per i manufatti ultimati e non suscettibili di variazioni edilizie, la fissazione dei dati essenziali in sede di sopralluogo sarebbe sufficiente all’individuazione dell’ipotesi delittuosa. Ha inoltre dedotto, con memoria, l’avvenuta emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità. Richiamando la costante affermazione secondo cui il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. è ammesso per sola violazione di legge, precisa che in tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Distingue poi la motivazione assente, che manca fisicamente o è graficamente indecifrabile, dalla motivazione apparente, che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo.
Sul piano sostanziale, la Corte ricorda l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018, secondo cui il decreto di sequestro probatorio, come il decreto di convalida, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, garantendo che le esigenze di accertamento non possano essere perseguite in altro modo meno limitativo del diritto di disporre del bene.
Nel caso concreto, il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha affermato che l’ultimazione delle opere rileva unicamente in relazione al sequestro preventivo impeditivo, senza assumere rilievo in tema di sequestro probatorio, dove l’esigenza è raccogliere gli elementi necessari all’accertamento del reato e all’individuazione dei responsabili, anche con riferimento al tempus commissi delicti. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze probatorie, consistenti nella necessità di rilievi planimetrici ed eventuali accertamenti tecnici per accertare la natura dell’abuso, la difformità tra stato ante e post operam e l’epoca di realizzazione dei lavori.
La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e insindacabile in fatto, rilevando che i rilievi descrittivi e fotografici della polizia giudiziaria non esaurivano le esigenze probatorie rimarcate dal P.M. Quanto all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la Corte ha escluso che l’emissione dimostri di per sé il venir meno delle esigenze probatorie, sempre che non sia scaduto il termine per la conclusione delle indagini, condizione non oggetto di rilievo da parte del ricorrente. Le censure di illogicità e contraddittorietà esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo ex art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Nota della Redazione
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