Concorso nel reato di droga richiede apporto causale efficace (Cass. pen. Sez. 2 n. 160 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la consapevolezza che un altro soggetto detenga sostanza stupefacente integra una mera connivenza non punibile, essendo necessario, ai fini del concorso nel delitto di illecita detenzione, un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso. La differenza tra concorso e connivenza risiede proprio nella sussistenza di un contributo causale, anche solo agevolatore, alla realizzazione del fatto, che non può essere desunto dalla semplice frequentazione dell’abitazione in cui la droga è custodita. È, quindi, viziata da illogicità e contraddittorietà la motivazione che, omettendo di accertare la natura e l’intensità della frequentazione e l’eventuale apporto del soggetto, affermi la penale responsabilità sulla sola base della conoscenza della detenzione altrui.
Il Fatto
Il Tribunale di Teramo condannava due imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, per aver detenuto circa 36 grammi di cocaina. La Corte di appello di L’Aquila, in riforma, assolveva entrambi perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Su ricorso del Procuratore generale, la Sesta Sezione penale annullava la pronuncia assolutoria, rilevando un difetto di motivazione rafforzata e la mancata valutazione di elementi sintomatici della finalità di spaccio, rinviando alla Corte di appello di Perugia.
Il giudice del rinvio, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, condannava gli imputati alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed € 12.000 di multa. Avverso tale decisione, entrambi proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione circa la destinazione della sostanza e, per uno degli imputati, l’assenza di prova del suo concorso nella detenzione.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata, ritenendo che la Corte di appello di Perugia si fosse attenuta alle indicazioni della pronuncia rescindente. Il giudice del rinvio aveva correttamente valorizzato, quali indici della destinazione allo spaccio, l’elevato quantitativo di sostanza, il grado di purezza della stessa, le modalità di occultamento e la mancata prova della condizione di assuntrice.
La Corte ha, invece, accolto il ricorso dell’imputato, annullando la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Firenze. Ha, infatti, rilevato che la sentenza impugnata era perplessa laddove non aveva chiarito la natura della frequentazione dell’abitazione da parte dell’imputato, se cioè fosse un dimorante abituale o un frequentatore occasionale.
Richiamando il proprio costante insegnamento, la Corte ha ribadito che la mera consapevolezza della detenzione altrui non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato, configurandosi, al più, una connivenza non punibile. Occorre, invece, la prova di un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice. Gli argomenti spesi dal giudice del rinvio – quali la presenza di effetti personali e l’accettazione del rischio – dimostravano al più la conoscenza della detenzione, ma lasciavano del tutto irrisolto il problema della riferibilità della sostanza all’imputato e del suo contributo causale.
La Corte ha, infine, censurato l’infelice formula del “compossesso solo animo”, osservando come non fosse dato comprenderne il significato e la differenza rispetto alla mera frequentazione di un’abitazione in cui altri detengono droga, sottolineando l’irrilevanza penale della mera accettazione del rischio di tale evenienza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.