Oneri concessori dovuti anche senza autotutela se il titolo non è gratuito (TAR Sicilia n. 2905 del 22.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta degli oneri di urbanizzazione successiva a un titolo edilizio che li aveva quantificati in misura nulla non costituisce esercizio del potere di autotutela, ove l’amministrazione abbia escluso la riconducibilità dell’intervento ai piani di lottizzazione e applicato il regime legale degli oneri. In tal caso la pretesa trova fonte direttamente nelle prescrizioni del d.P.R. n. 380/2001 e non richiede l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio. La domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. presuppone la prova della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore della prestazione: non è sufficiente la deduzione dell’utilitas conseguita dalla pubblica amministrazione. Il rinvio della trattazione per l’imminente perfezionamento di un accordo transattivo non integra gli eccezionali presupposti richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’accertamento della non dovutezza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in relazione a un permesso di costruire rilasciato per il recupero di un borgo rurale da destinare ad attività turistico-ricreativa. Il titolo edilizio aveva indicato la natura gratuita dell’intervento, quantificato il costo di costruzione in una somma corrisposta e determinato in zero gli oneri di urbanizzazione.
Le parti avevano poi stipulato un atto d’obbligo di cessione gratuita al Comune di alcune condotte fognarie e idriche. L’amministrazione ha successivamente preteso il pagamento anche degli oneri di urbanizzazione. La società ne deduce l’illegittimità per contrasto con la legge n. 241/1990 e con la legge regionale n. 71/1978, proponendo in subordine domanda ex art. 2041 cod. civ. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio formulata in vista di un accordo transattivo in via di perfezionamento. Richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., il Tribunale ricorda che il differimento della discussione è ammesso solo per casi eccezionali e che spetta al giudice valutare l’effettiva opportunità del rinvio. Sul punto richiama Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7291 del 2022, secondo cui il rinvio è doveroso solo in presenza di situazioni particolarissime incidenti sul diritto di difesa. Osserva inoltre che l’accordo avrebbe potuto essere concluso prima della trattazione.
Nel merito, la tesi della ricorrente è che la richiesta di pagamento, dopo la quantificazione a zero contenuta nel permesso di costruire, integri un illegittimo esercizio del potere di autotutela, lesivo dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ritiene le censure infondate. Dalla nota comunale richiamata emerge che, dopo la sospensione del pagamento prescritta in un precedente atto, l’Ente ha escluso che l’intervento assentito rientrasse tra i piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo di cui all’art. 15 della legge regionale n. 71/1978. Il pagamento degli oneri è stato quindi richiesto in conformità al regime giuridico di settore.
Ne deriva che la quantificazione degli oneri non costituisce espressione di una potestà di autotutela rispetto a un precedente provvedimento, ma applicazione delle prescrizioni del d.P.R. n. 380/2001. Il presupposto del ragionamento della ricorrente viene così meno.
Quanto alla domanda ex art. 2041 cod. civ., il Collegio richiama TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 944 del 2022: i presupposti dell’azione sono quelli dell’art. 2041 cod. civ., a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto arricchito, e l’indennizzo va liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall’esecutore, con esclusione del lucro cessante. Nel caso concreto non risulta dedotto né comprovato che la ricorrente abbia ceduto le opere di urbanizzazione o versato gli oneri: manca quindi il depauperamento presupposto dell’azione. Il ricorso è respinto, con nulla per le spese attesa la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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