Sgombero recepisce confisca e vizi di proprietà si deducono in sede penale (Cons. Stato n. 8363 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di sgombero di beni confiscati costituisce atto meramente esecutivo del provvedimento di confisca e ne recepisce integralmente i contenuti. I profili di competenza e di legittimazione all’adozione della misura di rilascio riflettono l’accertamento compiuto dal giudice della prevenzione e non possono essere rimessi in discussione davanti al giudice amministrativo. L’accertamento sugli esatti confini della confisca e sull’eventuale estraneità del terzo in buona fede spetta al giudice penale, sicché i vizi del sequestro e della confisca non si ripercuotono sulla validità dell’ordine di rilascio. Ne consegue l’infondatezza dei motivi che intendono conferire rilevanza alla questione proprietaria in una sede processuale diversa da quella deputata.
Il Fatto
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza con cui l’ANBSC ha intimato loro il rilascio di una serie di beni. A fondamento dell’iniziativa hanno sostenuto che quegli stessi beni, prima della confisca, erano già divenuti di proprietà del Comune per effetto di un provvedimento di acquisizione ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, trascritto nei registri immobiliari. Di tale circostanza non avrebbe tenuto conto il giudice della prevenzione nell’adottare il decreto di confisca.
Il TAR Lazio ha respinto l’impugnativa, qualificando quella dedotta come questione proprietaria estranea alla legittimità della confisca e alla conseguente liberazione dell’immobile. Gli appellanti hanno contestato la decisione articolando sei motivi, tra cui l’omessa applicazione del principio di non contestazione, l’erronea individuazione dell’ente competente allo sgombero e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina unitariamente i motivi, perché tutti si riconducono all’assunto di fondo secondo cui la questione proprietaria rileverebbe ai fini della legittimità dello sgombero anche a prescindere dall’accertamento contenuto nella confisca. Il Collegio ritiene che così non sia.
Muovendo da giurisprudenza univoca, la decisione ribadisce che spetta al giudice penale — nel procedimento di prevenzione o nell’incidente di esecuzione promosso dal terzo — l’accertamento degli esatti confini della confisca e dell’eventuale estraneità del terzo in buona fede (Cass. pen., sez. II, n. 10471/2014). La cognizione del giudice amministrativo resta perciò limitata all’ordinanza di sgombero e non si estende ai vizi della confisca, che non possono ripercuotersi sulla validità del rilascio (Cons. St., sez. III, n. 926/2020 e n. 2464/2019).
L’elemento di inciampo del ragionamento degli appellanti è superato osservando che il provvedimento di sgombero non può che recepire i contenuti dell’atto presupposto, del quale rappresenta un momento meramente esecutivo. I profili di competenza e legittimazione altro non sono che un riflesso dell’accertamento contenuto nella confisca. È la stessa parte a riconoscere il nesso consequenziale, là dove afferma che il potere è stato esercitato in forza del falso presupposto dell’acquisto al patrimonio statale. La sede per far valere l’incongruenza sui titoli di proprietà è dunque il giudizio di prevenzione.
Il carattere vincolato dello sgombero alle risultanze della confisca spiega l’infondatezza dei primi tre motivi, il pertinente richiamo all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 e l’esaustività della motivazione. Quanto all’ultimo motivo, l’esistenza di rimedi processuali correttivi dei vizi della confisca esclude il lamentato squilibrio tra istanze pubbliche, delle quali i ricorrenti non sono legittimati a farsi portatori.
Il Collegio respinge inoltre, perché inedito rispetto ai motivi di appello, il rilievo della memoria difensiva sulla pretesa lettura limitativa degli effetti della confisca, che rovescerebbe l’assunto di partenza degli stessi appellanti. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura degli interessi azionati e del tenore delle difese.
Nota della Redazione
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