Sgravio contributivo agricolo solo per conferimenti reali da zone svantaggiate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10177 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni contributive per le cooperative agricole di cui all’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013, l’onere di provare il diritto al beneficio grava su chi lo invoca. Il requisito essenziale per il riconoscimento dello sgravio è la provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate, sicché a fronte di analitiche contestazioni dell’istituto previdenziale sull’effettività dei conferimenti, il contribuente deve fornire prova analitica dell’esatta consistenza degli stessi. È inammissibile la richiesta di CTU esplorativa volta a supplire alla carenza probatoria della parte. La pattuizione della c.d. soccida monetizzata tra socio e cooperativa non rileva ai fini dei requisiti per fruire dello sgravio, influendo esclusivamente sulle modalità di remunerazione del soccidario, e non sui fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva.
Il Fatto
La società agricola cooperativa aveva proposto opposizione avverso un avviso di addebito notificato dall’INPS, volto al recupero di contributi previdenziali per i trimestri quarto del 2014 e terzo e quarto del 2015. La cooperativa pretendeva di fruire dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 9, comma 5, legge n. 67/1988, in relazione all’attività di allevamento svolta in regime di soccida dai propri soci in zone svantaggiate, senza lo scomputo della c.d. quota monetizzata al soccidario.
Il Tribunale aveva accolto in parte l’opposizione, dichiarando non dovute le somme richieste nella parte in cui i benefici erano stati negati per la ritenuta non congruità del numero di lavoratori rispetto al prodotto conferito e in relazione alla soccida monetizzata. La Corte d’appello, adita dall’INPS, aveva confermato la pronuncia limitatamente alla soccida monetizzata, accogliendo nel resto il gravame dell’istituto. Avverso tale sentenza la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’INPS ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, evidenziando che l’art. 32, comma 7-ter, d.l. n. 69/2013 riconosce il pagamento dei contributi in misura ridotta alle cooperative non operanti in zone svantaggiate “in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci […] in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa”. Richiamando la sentenza Corte cost. n. 49/2019, la Corte ha precisato che rilievo dirimente assume la provenienza del prodotto da dette zone, essendo ininfluente la circostanza che i soci abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa.
Quanto al primo motivo di ricorso principale, la Corte ha ritenuto il percorso argomentativo della sentenza impugnata corretto: l’onere di provare il diritto allo sgravio grava su chi lo invoca, come già affermato da Cass. n. 11764/2024. L’INPS aveva effettuato analitiche contestazioni sulla effettività dei conferimenti, rilevando l’incongruenza tra il numero dei capi allevati e la forza lavoro regolarmente denunciata dai soci conferenti. A fronte di tali elementi, la cooperativa non aveva contrastato analiticamente le allegazioni dell’istituto, né offerto prove in sede di ricorso né in prima udienza, sicché il beneficio è legittimamente disconosciuto per la mancata dimostrazione dell’effettività e dell’esatta consistenza dei conferimenti.
Il secondo motivo è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui censura la motivazione apparente, avendo la corte territoriale dato conto del proprio convincimento nei limiti del minimo costituzionale; inammissibile nella restante parte, risolvendosi in un sindacato sull’apprezzamento degli elementi di prova riservato al giudice di merito.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la mancata ammissione della CTU non integra omesso esame di un fatto storico, trattandosi di istanza istruttoria rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito. Il rigetto è stato ritenuto legittimo in quanto la consulenza richiesta aveva natura esplorativa, volta a supplire all’assenza di allegazioni e deduzioni della parte onerata.
Quanto al ricorso incidentale dell’INPS, la Corte l’ha rigettato, richiamando i precedenti Cass. n. 32730/2025 e Cass. n. 34769/2025. La soccida monetizzata, che ricorre quando le parti pattuiscono la monetizzazione della percentuale di accrescimento spettante al soccidario in deroga all’art. 2178 cod. civ., influisce esclusivamente sulle modalità di remunerazione del socio, ma non rileva ai fini dei requisiti necessari per riconoscere gli sgravi contributivi, non essendo controversa l’avvenuta attività di allevamento in zone svantaggiate. La Corte ha infine valorizzato la circolare INPS n. 94 del 2025, con cui l’istituto ha invitato a riconsiderare le contestazioni sulla soccida monetizzata.
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Nota della Redazione
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