Sgravio contributivo per prodotto conferito: onere della prova e irrilevanza della soccida monetizzata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3310 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi per le cooperative agricole di cui all’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come interpretato dall’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, il diritto al beneficio è subordinato alla sola provenienza del prodotto conferito da zone di montagna o svantaggiate, a nulla rilevando che il socio conferitore si sia avvalso di contratti agrari associativi. L’onere di provare la sussistenza dei presupposti per la fruizione dello sgravio grava su chi lo invoca, il quale deve dimostrare in modo analitico l’effettività e l’esatta consistenza dei conferimenti, a fronte di specifiche contestazioni dell’ente previdenziale. La pattuizione della c.d. soccida monetizzata, con cui le parti derogano all’art. 2178 c.c. prevedendo la corresponsione in denaro della quota di accrescimento spettante al soccidario, non influisce sui requisiti necessari per il riconoscimento degli sgravi, attenendo esclusivamente alle modalità di remunerazione del socio.
Il Fatto
La società cooperativa agricola agiva per l’accertamento negativo del credito vantato dall’INPS a seguito di un accertamento ispettivo che aveva disconosciuto le agevolazioni contributive fruite ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988. La domanda era stata integralmente accolta in primo grado, ma la Corte d’appello di Bologna, pronunciando sul gravame dell’Istituto, aveva parzialmente riformato la decisione.
La cooperativa proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando in particolare la violazione della normativa sugli sgravi, l’inversione dell’onere probatorio, l’omesso esame di documentazione decisiva e il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento. L’INPS resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale, sostenendo che gli sgravi non spettassero per i conferimenti dei soccidari che avevano optato per la monetizzazione degli animali.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69/2013 ha interpretato autenticamente l’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, riconoscendo il beneficio anche alle cooperative non operanti in zone svantaggiate in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci in dette zone e conferito alla cooperativa. Il requisito dirimente è quindi esclusivamente la provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate, come chiarito da Corte Cost. n. 49 del 2019.
Quanto ai primi due motivi del ricorso principale, la Corte li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. L’affermazione della sentenza impugnata circa la necessaria regolarità contributiva del socio conferitore costituiva un passaggio argomentativo concorrente rispetto alla statuizione centrale, secondo cui la cooperativa non aveva offerto elementi dimostrativi contrari a fronte delle analitiche contestazioni dell’ente previdenziale. La decisione si fondava su una pluralità di ragioni autonome e, resistendo la ratio principale alle censure, diveniva superfluo analizzare i rilievi mossi all’ulteriore passaggio motivazionale, secondo il principio per cui la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili quelle relative alle altre per sopravvenuto difetto di interesse.
La Corte ha poi escluso ogni inversione dell’onere probatorio, ribadendo che lo sgravio spetta solo in relazione a conferimenti realmente provenienti da zona montana o svantaggiata. L’INPS aveva contestato in alcuni casi la stessa esistenza degli allevamenti, in difetto della denuncia annuale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 375/1993, e in altri l’incongruenza tra il numero dei capi conferiti e la forza lavoro impiegata. A fronte di tali dettagliati elementi, la parte che invocava il diritto avrebbe dovuto dimostrare l’effettività dei conferimenti in modo analitico, onere non assolto. Il terzo motivo, relativo all’omesso esame della certificazione della ASL, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mancando la trascrizione del documento nei passaggi salienti come richiesto dall’art. 366 c.p.c.
Il quarto motivo è stato infine ritenuto infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice del lavoro non è giudice dell’atto amministrativo ma del rapporto sostanziale: nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo rileva come fonte di prova liberamente valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sicché i vizi formali dell’avviso non possono determinare l’esito della lite, dovendosi vagliare la fondatezza della pretesa contributiva.
Quanto al ricorso incidentale dell’INPS, la Corte lo ha ritenuto infondato, condividendo la tesi della Corte territoriale: la pattuizione della soccida monetizzata, espressamente richiamata da Cass. n. 15764 del 2023, influisce esclusivamente sulle modalità di remunerazione del soccidario ma non rileva ai fini dei requisiti per riconoscere gli sgravi. L’Istituto non aveva contestato che le attività di allevamento fossero avvenute fuori dalle zone di montagna, limitandosi a censurare una modalità di remunerazione che nulla ha a che vedere con i fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva, tanto più che la stessa circolare INPS n. 94 del 2025 aveva invitato le Direzioni provinciali a riesaminare i contenziosi in materia.
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Nota della Redazione
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