Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 4055 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando il titolo esecutivo è divenuto definitivo, è stato notificato e risulta inutile il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’amministrazione che non contesta il titolo né le pretese del creditore e non allega alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento è tenuta a conformarsi integralmente al giudicato. L’obbligo comprende sorte capitale, interessi dalle singole scadenze al soddisfo e oneri accessori. Non sono dovute le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine si nomina commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 5031/2023 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore dell’importo di € 3.708,84, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo.
L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile, senza contestare il titolo né le richieste della parte. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024 il ricorso è stato posto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso. Il titolo è passato in giudicato, è stato notificato e risulta superato il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.
Nel merito, la sentenza non risulta ottemperata. L’amministrazione resistente non ha contestato il titolo prodotto, né le richieste della ricorrente, né ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. L’obbligo riguarda la sorte capitale, gli interessi dalle singole scadenze al soddisfo e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione.
Non sono invece dovute le spese di precetto eventualmente sostenute. L’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Città Metropolitana di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, perché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni su istanza della parte interessata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 250,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia, richiamando le sentenze di questo T.A.R. Catania nn. 3689/2024, 3687/2024, 3631/2024, 3364/2024, 3091/2024, 3060/2024, 3005/2024, 1191/2024, 1149/2024, 1010/2024, 462/2024, 162/2024 e 4017/2023. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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