Revoca SCIA e chiusura esercizio: la rinnovazione richiede fatti nuovi e attuali (TAR Lazio n. 496 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della SCIA e l’ordine di chiusura di un esercizio commerciale non possono fondarsi su presupposti già caducati in autotutela né su una misura di prevenzione non più attuale. Il requisito della buona condotta, richiesto dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e dall’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010, non può desumersi da un giudizio di disvalore sulle frequentazioni o sul coniuge della titolare. Il ruolo di amministratore di fatto esige un accertamento puntuale degli elementi sintomatici di gestione. La rinnovazione del provvedimento dopo l’autotutela deve basarsi su concreti ed attuali elementi di fatto e di diritto, a maggior ragione quando incide sul diritto di iniziativa economica.

Il Fatto

Il Comune, sulla base di una nota della Questura, revoca la SCIA di un esercizio commerciale e ordina alla titolare l’immediata chiusura dell’attività. La Questura segnala la violazione di un foglio di via obbligatorio, i precedenti penali del marito, ritenuto gestore di fatto, e l’inserimento del locale in un contesto ambientale sensibile.

Il primo provvedimento viene revocato in autotutela dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il Comune adotta poi un nuovo ordine di chiusura, fondato sulla medesima relazione questorile. La titolare impugna gli atti, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 T.u.l.p.s. e dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010, difetto di motivazione e carenza di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che la ricorrente è persona incensurata. A suo carico risulta un solo procedimento pendente in primo grado, dopo due assoluzioni in procedimenti analoghi. I fogli di via obbligatori sono spirati nell’efficacia. Il Tribunale penale ha peraltro disapplicato il provvedimento questorile per difetto di motivazione. Manca, in ogni caso, un accertamento in termini di attualità della condotta.

Quanto al ruolo di amministratore di fatto del marito, la valutazione si fonda su un’unica conversazione telefonica. Il coniuge è dipendente regolarmente assunto, autorizzato al lavoro con benefici premiali. La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. n. 34381/2022) impone la verifica degli elementi sintomatici di gestione: conferimento di deleghe, partecipazione alle strategie aziendali, assenza dell’amministratore di diritto. Tali elementi non sono stati accertati.

Le frequentazioni di pregiudicati risalgono a epoca anteriore alla gestione della ricorrente, la cui SCIA è recente. Non è quindi possibile riferirle alla titolare attuale. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 3154/2018) secondo cui la revoca non può fondarsi su un indimostrato pericolo di abuso del titolo commerciale dedotto da una altrettanto indimostrata contiguità con terzi.

Il profilo decisivo è la condotta procedimentale del Comune. Dopo la revoca in autotutela del primo provvedimento, l’Amministrazione riedita l’ordine di chiusura in assenza di fatti sopravvenuti. Non si tratta di convalida, che opera ex tunc e si salda all’atto convalidato, ma di rinnovazione, che non retroagisce (Cons. Stato n. 3385/2021). La rinnovazione dopo l’autotutela deve fondarsi su validi e concreti elementi, tanto più quando incide sul diritto di iniziativa economica (Cons. Stato n. 7552/2020).

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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