L’interdittiva antimafia resta autonoma dal controllo giudiziario volontario (C.G.A.R.S. n. 491 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia di cui all’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 e il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 operano su piani autonomi e non sovrapponibili. La valutazione prefettizia persegue una finalità di prevenzione statica, volta a impedire la penetrazione della criminalità organizzata nell’economia e incentrata su accertamenti rivolti al passato. Il controllo giudiziario persegue invece una finalità dinamica di risanamento dell’impresa, presupponendo un’infiltrazione connotata da occasionalità e l’emendabilità della situazione rilevata. Ne consegue che la legittimità dell’interdittiva non è inficiata dall’esito del procedimento di prevenzione penale, e che il giudizio prognostico del Prefetto va condotto in prospettiva diacronica, valutando gli indizi nel loro complesso e non parcellizzati sincronicamente. La revoca dei contributi fondata sull’interdittiva è legittima ove questa regga al vaglio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto nel 2019 ai sensi dell’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, nonché, con motivi aggiunti, la sopravvenuta revoca del contributo concesso per investimenti produttivi, disposta dall’Assessorato regionale e motivata sulla scorta della medesima informativa.
Nel corso del giudizio di primo grado emergeva che la Corte d’appello aveva ammesso la ditta individuale al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011, e che il Tribunale delle misure di prevenzione aveva poi revocato la misura. Il TAR respingeva sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti. Proponeva appello la parte soccombente, valorizzando le decisioni del giudice della prevenzione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame. In via preliminare osserva che non occorre scrutinare l’improcedibilità eccepita dalla difesa erariale, poiché l’appellante ha chiesto la decisione ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a.. Delimita quindi l’oggetto del giudizio al solo provvedimento prefettizio, escludendo dal perimetro la vicenda del procedimento di prevenzione penale.
Il nucleo argomentativo è la distinzione ontologica tra i due giudizi. Il C.G.A.R.S., recependo l’Adunanza plenaria n. 7 del 2023, chiarisce che l’interdittiva svolge la funzione preventiva rispetto alla penetrazione mafiosa in modo statico, sulla base di accertamenti rivolti al passato. Il controllo giudiziario presuppone invece l’accertamento di un’infiltrazione occasionale e un giudizio prognostico di emendabilità, come precisato dalla Cass. pen., Sez. VI, n. 1590 del 2021. Le due aree restano autonome.
Nel merito il provvedimento prefettizio è adeguatamente motivato. Il giudizio prognostico del Prefetto valorizza numerosi elementi indiziari da valutare in prospettiva diacronica. Il Collegio richiama la ricostruzione del ruolo storico del padre dell’appellante come prestanome e la sostanziale continuità dell’attività del figlio in quella paterna, confermata da acquisti immobiliari e contratti di locazione che coinvolgono il genitore.
La Corte sottolinea infine la funzione dell’informazione antimafia: intercettare in tempi anticipati i tentativi di infiltrazione nel libero mercato, rispetto alla capacità delle organizzazioni criminali di adottare strategie formalmente conformi alle regole e di sfruttare le provvidenze di settore. Ritenuta legittima l’interdittiva, restano legittimi i provvedimenti di revoca impugnati solo per vizi derivati. Le spese del secondo grado sono compensate.
Nota della Redazione
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