Accesso agli atti INPS e assegni familiari al genitore collocatario per satisfazione (TAR Puglia n. 76 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La piena soddisfazione della pretesa ostensiva nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, non una pronuncia di merito sull’accesso. Il giudice amministrativo, prima di liquidare il compenso al difensore, è tenuto a verificare d’ufficio, ai sensi dell’art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato. L’onere documentale grava sul richiedente, cui va assegnato un termine per il deposito della dichiarazione sostitutiva e delle dichiarazioni dei redditi. In difetto, la liquidazione non può essere disposta.
Il Fatto
La ricorrente, nell’ambito di un giudizio di separazione, aveva ottenuto il diritto a percepire, nell’interesse dei figli minori, gli assegni familiari spettanti all’ex coniuge. L’INPS aveva respinto la domanda, assumendo che unico legittimato fosse il genitore titolare del rapporto di lavoro dipendente. Per tutelare i propri diritti la ricorrente ha chiesto l’accesso alle domande presentate dall’ex coniuge e ai documenti attestanti l’eventuale erogazione.
Con nota del 1.6.2023 l’Istituto ha negato l’ostensione, ritenendo prevalenti le ragioni di riservatezza del soggetto cui i documenti afferiscono, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento INPS. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo violazione degli artt. 22 e 24 l. n. 241/1990 e degli artt. 3, 6 e 9 d.P.R. n. 184/2006, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento.
La Motivazione della Corte
Costituitosi l’INPS, l’Istituto ha depositato in giudizio la documentazione richiesta in sede di accesso, riferita alle eventuali domande dell’ex coniuge e all’erogazione degli assegni. Con memoria del 19.12.2023 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse, essendo la pretesa integralmente soddisfatta.
Il Collegio prende atto che la condotta dell’Amministrazione ha realizzato l’ostensione richiesta. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Segue la questione dell’istanza di liquidazione del compenso e del patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale rileva che non risulta depositata, o comunque consultabile, la documentazione attestante la persistenza delle condizioni reddituali. Richiamati gli artt. 76, 79 e 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il Collegio afferma di dover accertare la permanenza dei requisiti reddituali prima della delibazione sull’istanza di liquidazione.
Poiché il processo è stato avviato e concluso nel 2023, gli anni di riferimento sono il 2022 e il 2023, con l’onere per la parte di documentare le variazioni di reddito verificatesi nell’anno precedente. Il Tribunale assegna quindi trenta giorni per il deposito di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000, corredata da documento di identità e dalle dichiarazioni dei redditi, da cui risulti il rispetto dei limiti di reddito.
La trattazione dell’istanza di liquidazione è rinviata alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente e del controinteressato.
Nota della Redazione
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