Declassamento dei dirigenti scolastici: onere della prova e limiti dei poteri istruttori del giudice (TAR Lazio n. 13739 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., come recepito dall’art. 63 cod. proc. amm., non potendo l’esercizio dei poteri istruttori officiosi sopperire a un vuoto probatorio integralmente riconducibile alla parte. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di posizioni sostanziali e processuali omogenee, mentre è inammissibile quando le doglianze, pur convergenti sul petitum, si fondino su presupposti fattuali differenziati e non verificabili. La contestazione dei criteri generali di graduazione delle posizioni dirigenziali non può risolversi in una mera contrapposizione di valutazioni soggettive sull’allocazione nelle fasce di complessità, difettando altrimenti la prova dell’irragionevolezza del metodo classificatorio.
Il Fatto
Un gruppo di dirigenti scolastici ha impugnato, con ricorso collettivo, i decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito (n. 1621, n. 23, n. 24 e n. 27 del 2024) concernenti l’individuazione dei criteri di graduazione delle posizioni dirigenziali e la conseguente attribuzione dei punteggi di complessità alle istituzioni scolastiche, lamentando il declassamento di numerosi istituti e il connesso pregiudizio economico. Le censure deducevano la violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e motivazione, la lesione del legittimo affidamento e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, con specifico riferimento alle singole situazioni scolastiche. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni e ne chiedeva il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse per una delle ricorrenti, avendo questa già ottenuto un assetto favorevole in altro giudizio, e ha rigettato il ricorso per tutti gli altri. Il Collegio ha rilevato che, pur convergendo le domande verso l’annullamento degli atti, le doglianze si fondavano su presupposti fattuali profondamente differenti, attinenti alle condizioni organizzative e gestionali dei singoli istituti, la cui verifica presupponeva un accertamento istruttorio non supportato da alcun principio di prova.
Secondo il Tribunale, le circostanze dedotte risultavano integralmente affidate a mere allegazioni difensive, prive di riscontri documentali quali prospetti, rilevazioni ministeriali o estrazioni dal sistema informativo. Richiamato il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., recepito dall’art. 63 cod. proc. amm., il Collegio ha escluso che i poteri istruttori officiosi potessero colmare un vuoto probatorio riconducibile alla parte ricorrente, potendo essi solo integrare un quadro fattuale già delineato.
La Corte ha inoltre giudicato non pertinente il richiamo alla sentenza favorevole della ricorrente Cardarelli, evidenziando come in quel giudizio il sindacato si fosse sviluppato su una specifica e puntuale allegazione documentata, concernente il mancato recepimento dei dati sugli alunni con disabilità, a differenza dell’odierna fattispecie, caratterizzata da contestazioni generiche sull’esito complessivo del sistema classificatorio.
Infine, il TAR ha ritenuto che la determinazione delle fasce di complessità costituisse il risultato di un procedimento ampio e articolato, fondato su criteri previamente individuati e dati acquisiti tramite piattaforma informatica, senza che i ricorrenti avessero dimostrato l’erroneità dei dati considerati o l’intrinseca irragionevolezza del metodo, risolvendosi le loro doglianze in una contrapposizione di valutazioni soggettive. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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