Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Campania n. 2196 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la sola esecuzione della parte della sentenza del giudice ordinario che condanna al pagamento delle spese di lite, comprese quelle liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme liquidate e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non può invece integrare il titolo con interessi e rivalutazione quando la sentenza da eseguire provenga da un giudice appartenente ad altro ordine giurisdizionale, difettando il potere di integrazione del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 5635/2019, notificata al Ministero il 13.11.2020. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente lamenta la perdurante inottemperanza e chiede la condanna al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione maturati dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza: una pronuncia giurisdizionale passata in cosa giudicata e l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi che ne derivano. Richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione.

Il Tribunale afferma che l’ottemperanza è esperibile anche per la parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, e segnatamente quando queste siano liquidate in favore del difensore riconosciuto antistatario. Tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente e legittima il primo a proporre il giudizio di ottemperanza: richiama sul punto TAR Campania n. 5343 del 2014, TAR Campania n. 4326 del 2015 e Cons. Stato n. 7389 del 2005.

Diversa è la sorte della domanda di interessi e rivalutazione successivi al titolo. Il Collegio la respinge: le pronunce integrative possono essere emanate dal giudice dell’ottemperanza solo per dare esecuzione a sentenze del giudice amministrativo, non quando la controversia riguardi sentenze di altri ordini giurisdizionali, essendo egli carente di ogni potere di integrazione. Richiama Cons. Stato n. 8064 del 2010 e Cons. Stato n. 4434 del 2016.

Quanto alle voci accessorie, il Tribunale distingue quelle dovute da quelle escluse. Sono dovute solo le somme funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, come le spese di pubblicazione, esame, notifica e registrazione della sentenza, che trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale (TAR Campania n. 1103/2016). Non sono dovute le spese di precetto o delle procedure esecutive, imputabili alla libera scelta del creditore, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 2490 del 2001.

Accertata la persistente e immotivata inerzia, il ricorso è accolto: il Tribunale ordina il pagamento nel termine di 60 giorni e nomina, per l’ulteriore inerzia, commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio sono liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. Dispone infine l’apposizione di quietanza ex art. 1199 c.c. sul titolo cartaceo all’atto del pagamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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