Silenzio MASE sulla VIA illegittimo per inosservanza dei termini perentori (TAR Puglia n. 499 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione competente sull’istanza di valutazione di impatto ambientale è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale dettata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio di tali termini trova conferma nel favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, da ultimo con il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica gli interventi come di interesse pubblico prevalente. La mancata espressione dei pareri nei termini, ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa da parte dell’autorità competente, che deve comunque procedere alla valutazione a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. Accertata la violazione, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione ad adottare il provvedimento espresso entro un termine e nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 5 agosto 2022 istanza di avvio del procedimento di VIA per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 42,511 MW e delle opere di connessione alla rete, da realizzarsi in due Comuni pugliesi. Conclusa l’istruttoria preliminare e pubblicato l’avviso per le osservazioni, senza rilievi del pubblico, il procedimento non riceve ulteriore impulso.

La società notifica atto di diffida in data 12 giugno 2023, intimando al Ministero della Cultura il rilascio del parere istruttorio e al MASE la conclusione del procedimento, con contestuale sollecitazione dei poteri sostitutivi. Il Ministero della Cultura esprime parere istruttorio negativo il 13 luglio 2023. Seguono le controdeduzioni della ricorrente e una nuova battuta di arresto, che induce alla proposizione del ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del MASE a concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene manifestamente illegittimo il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta della ricorrente, per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. Il carattere perentorio dei termini non è revocabile in dubbio e si raccorda al particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili.

Sul punto il Tribunale richiama l’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo, il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili mediante norme temporanee di carattere emergenziale, sancendone il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente. La normativa interna qualifica del pari i progetti di impianti fotovoltaici come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, finalizzati allo sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica, richiamando Corte cost. n. 177 del 2021.

La mera ricostruzione della sequenza degli atti è sufficiente a fondare la conclusione: l’istanza è stata presentata il 5 agosto 2022 e il procedimento è rimasto fermo al parere ministeriale negativo del 13 luglio 2023. Il Collegio rimarca che, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa del MASE, dovendo l’autorità competente procedere comunque alla valutazione. Alla data della decisione nessun provvedimento risultava adottato.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del MASE all’adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Tribunale nomina contestualmente un commissario ad acta, individuato nel Dirigente del settore Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata o suo delegato, che dovrà provvedere nel successivo termine di 90 giorni su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con compensazione nei confronti del Ministero della Cultura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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