Lotto funzionale e capacità edificatoria nel PGT di Milano (TAR Lombardia n. 266 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di lotto funzionale contenuta nel Piano delle Regole del PGT comprende anche più particelle o più proprietà, asservite volumetricamente alle costruzioni che restano sul lotto, a prescindere dall’epoca di realizzazione, dai frazionamenti e dalle modificazioni della proprietà. L’asservimento volumetrico non viene meno per il fatto che le aree a standard già cedute al Comune siano escluse dal calcolo della capacità edificatoria in forza dell’art. 6, comma 7, delle NTA del PdR. Le aree destinate alla cessione sono state considerate al momento della prima edificazione e, dopo il trasferimento, non possono essere nuovamente utilizzate per un nuovo calcolo. Il lotto funzionale conserva quindi le proprie caratteristiche anche quando le aree a standard attuate non concorrono alla determinazione dell’indice territoriale.
Il Fatto
Le società ricorrenti sono proprietarie di un’area in Comune di Milano, inserita nei Tessuti urbani a impianto aperto degli Ambiti a disegno urbano riconoscibile, disciplinati dalle NTA del Piano delle Regole del PGT. L’area era in precedenza compresa in un piano di zona consortile per l’edilizia economica e popolare.
Nel dicembre 2022 le stesse depositavano una proposta di piano attuativo. Il Comune notificava un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e, respinte le osservazioni, negava definitivamente l’istanza il 17 febbraio 2023 per assenza di capacità edificatoria, in applicazione del combinato disposto dei commi 1 e 7 dell’art. 6 delle NTA del PdR. Le società impugnavano il diniego e le previsioni delle NTA, nella parte in cui impongono di computare l’indice territoriale sulle sole aree fondiarie del lotto funzionale, oltre agli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, le ricorrenti sostengono che l’area non appartenga più ad alcun lotto funzionale, essendo cessati gli effetti del piano di zona e venuto meno l’obbligo di cessione delle aree a standard. Il Collegio respinge la censura: il PGT del 2020 ha accolto solo in parte l’osservazione della società e ha ribadito l’esistenza del lotto funzionale, tenendo conto delle pregresse vicende edificatorie.
La scelta di piano è espressione della discrezionalità dell’ente preposto alla pianificazione, che ha considerato gli asservimenti volumetrici intervenuti in precedenza. L’art. 5.20 delle NTA del PdR definisce il lotto funzionale a prescindere dall’epoca di realizzazione e dalle modificazioni della proprietà. L’individuazione del lotto non realizza una sostanziale espropriazione, poiché l’area resta suscettibile di utilizzazione edificatoria per immobili con destinazione a servizi.
Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 850 del 2022, confermata dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 9572 del 2024: la previsione dell’art. 5.20 impone di considerare l’asservimento volumetrico e la relazione urbanistica tra aree, anche quando il piano di zona sia scaduto e l’esproprio non sia intervenuto, perché la volumetria del lotto è esaurita.
Sul secondo motivo, i giudici amministrativi ritengono corretti i conteggi comunali. I commi 1 e 7 dell’art. 6 delle NTA del PdR vanno letti congiuntamente, secondo gli art. 1362 e 1363 cod. civ., “le une per mezzo delle altre”. Il comma 7 esclude dall’indice le aree pubbliche già destinate ad uso pubblico, quelle a viabilità esistente, quelle cedute per sfruttamento edificatorio già attuato, quelle prive di capacità per sfruttamento avvenuto e i servizi esistenti individuati dal PdS. Le aree a standard già cedute non concorrono quindi al calcolo, mentre vi rientrano quelle suscettibili di cessione ma non ancora trasferite.
Sul terzo motivo, il Collegio esclude la commistione tra asservimento volumetrico e calcolo della capacità edificatoria: che le aree cedute non concorrano al calcolo non significa che il vincolo sia venuto meno. Il ricorso è respinto, con condanna delle società ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole