Silenzio sull’istanza di protezione speciale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1484 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., è esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, connesse all’esercizio autoritativo di una potestà pubblica. Non è ammissibile quando l’inerzia si correla al riconoscimento di un diritto soggettivo, rispetto al quale l’interessato ha titolo a chiedere l’accertamento al giudice munito di giurisdizione. Le controversie in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale involgono diritti umani fondamentali, non degradabili ad interessi legittimi, e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo travolge anche la domanda risarcitoria connessa, con salvezza degli effetti della domanda riproposta nei termini.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto la protezione speciale ai sensi degli artt. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 e 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998 con decreto del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione. Il 1° agosto 2023 aveva formalizzato alla Questura di Modena la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sottoponendosi ai rilievi fotodattiloscopici e dichiarando le proprie generalità.

Non avendo ricevuto alcun provvedimento, ha proposto ricorso al Tar per annullamento del silenzio, chiedendo l’ordine di concludere il procedimento in trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando una nota in cui dava conto che il permesso era “in fase di consegna” presso gli sportelli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti in udienza, la questione della giurisdizione. Ha richiamato l’orientamento secondo cui il rimedio contro il silenzio presuppone la configurabilità della giurisdizione amministrativa sulla pretesa sottostante, avendo l’azione natura meramente processuale (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4415 del 2023; Cass. civ., Sez. un., n. 29178 del 2020).

Ha quindi escluso che l’inerzia denunciata riguardasse una posizione di interesse legittimo. Il diritto alla protezione umanitaria, allo status di rifugiato e il diritto costituzionale di asilo hanno consistenza di diritto soggettivo, annoverabile tra i diritti umani fondamentali, dotati di tutela assoluta e non degradabili per effetto di valutazioni discrezionali. All’amministrazione resta rimesso il solo accertamento dei presupposti di fatto, nell’esercizio di una discrezionalità tecnica (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 9791 del 2023; TAR Abruzzo n. 320 del 2024; TAR Campania n. 2997 del 2024).

La riconduzione della protezione speciale alle forme di protezione internazionale comporta l’attribuzione delle relative controversie al giudice ordinario, come affermato anche dal Cons. Stato, Sez. I, parere n. 225 del 2025 e da diverse pronunce di merito richiamate (TAR Emilia-Romagna n. 317 del 2025; TAR Lombardia n. 1602 del 2025; TAR Puglia n. 196 del 2025; TAR Abruzzo n. 146 del 2026).

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il difetto si estende alla domanda risarcitoria, per la quale il giudice amministrativo è parimenti privo di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., che fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate, trattandosi di questione rilevata d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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