Silenzio inadempimento e difetto di titolo sulla disponibilità dell’area nella P.A.S. (TAR Puglia n. 349 del 15.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione il giudice amministrativo deve preliminarmente accertare la fonte dell’obbligo di concludere il procedimento. Ove la normativa di settore subordini l’avvio della procedura abilitativa semplificata alla titolarità o alla disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, la carenza di tale titolo integra una condizione di legittimazione che precede e condiziona l’esame del merito dell’istanza. Ne deriva che, in difetto di un valido titolo ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, non sussiste alcun obbligo di provvedere e il ricorso è inammissibile per carenza dell’interesse a ricorrere.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al S.U.A.P. del Comune di Foggia una domanda per realizzare un impianto agrovoltaico con annesso allevamento ovino, della potenza complessiva di 9.248,300 KW, accedendo alla procedura abilitativa semplificata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 6 della legge regionale n. 25/2012.

Lo Sportello trasmetteva la documentazione al Consorzio A.S.I. di Foggia, che rendeva parere negativo, autonomamente impugnato. A fronte della diffida del 10.4.2024 il S.U.A.P. non adottava alcun provvedimento. La società ha quindi proposto ricorso per silenzio inadempimento, chiedendo l’ordine di provvedere. Si costituivano il Comune e il Consorzio, eccependo l’insussistenza dell’obbligo e l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla necessità di una ricognizione della fonte dell’obbligo di provvedere nella normativa di settore. L’istanza era preordinata all’accesso alla P.A.S. e poneva come questione preliminare la possibilità di utilizzare la corsia preferenziale riservata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L’art. 6, secondo comma, del d.lgs. n. 28/2011 richiede che la dichiarazione sia presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse, con allegata la documentazione attestante la compatibilità urbanistica del progetto. La norma esige quindi che l’interessato dimostri preventivamente di aver conseguito la disponibilità dell’area in forza di un titolo astrattamente idoneo.

La proprietà dell’area costituisce così condizione legale di efficacia del procedimento semplificato, incompatibile con una tardiva acquisizione dei diritti reali successiva all’avvio. Il Collegio esclude che la questione della disponibilità del sito possa essere rinviata a un momento successivo, per gli effetti paradossali che ne deriverebbero sul buon esito della procedura.

Nel caso concreto il Consorzio ha chiarito di essere proprietario dei suoli interessati dalla posa delle connessioni elettriche, non nella disponibilità della società. Il Collegio precisa che la questione centrale non è la natura vincolante o meno del parere consortile, quanto la legittimazione a presentare la dichiarazione: in difetto di un valido titolo l’istante è privo in radice dell’interesse a ricorrere, perché la mancanza della disponibilità preclude l’esame del merito dell’istanza.

Il Comune, del resto, in caso di carenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 6 notifica un ordine motivato di non effettuare l’intervento, il che conferma che esso non è chiamato a provvedere quando si trovi di fronte a un elemento che impedisce la disamina contenutistica dell’istanza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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