Revoca porto d’armi legittima per giudizio prognostico di inaffidabilità da annuncio autolesionistico (TAR Campania n. 3330 del 22.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi e il divieto di detenzione non hanno funzione sanzionatoria, ma cautelare, a tutela della pubblica incolumità. Il giudizio posto a fondamento del provvedimento è prognostico e non richiede l’accertamento di un abuso già consumato, né una valutazione di pericolosità sociale: è sufficiente un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo di abuso. L’Autorità può valorizzare fatti ed episodi anche privi di rilevanza penale, purché l’apprezzamento non sia irragionevole e la motivazione sia congrua, e può desumere l’inaffidabilità anche da un unico episodio di sufficiente pregnanza. La certificazione medica che escluda patologie psichiche non osta al divieto, ove i fatti valorizzati non si correlino a un quadro morboso. Tra divieto prefettizio e revoca questorile sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata.

Il Fatto

Il ricorrente svolge attività di vigilanza armata alle dipendenze di una società di sicurezza ed era titolare di un porto d’armi uso sportivo rilasciato nel 2018. Nel gennaio 2023, in un momento di tensione legato a condizioni di lavoro, inviava a una nota trasmissione televisiva una e-mail nella quale manifestava un’intenzione autolesionistica. La comunicazione veniva inoltrata al Centro nazionale anticrimine informatico e al Comando dei Carabinieri competente, che disponeva il ritiro cautelativo delle armi e del titolo ai sensi dell’art. 39 TULPS.

Avviato il procedimento, la Questura disponeva la revoca del porto d’armi, ritenendo il ricorrente privo dei requisiti di affidabilità. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere e carenza dei presupposti. Con motivi aggiunti impugnava anche il successivo decreto del Prefetto di Napoli, che gli vietava di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del divieto di detenzione: non sanzionatoria o punitiva, ma cautelare, espressione di una valutazione prognostica che può fondarsi su elementi privi di rilevanza penale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la sentenza osserva che la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale, in deroga al divieto posto dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975. L’interesse pubblicistico alla sicurezza prevale su quello privatistico del titolare.

Sul piano del metodo, il TAR sottolinea che il pericolo di abuso è valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza propria dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza. Ne deriva un ampio margine discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, che può apprezzare anche un singolo episodio, purché la valutazione sia ragionevole e motivata.

Applicando tali criteri, il Collegio ritiene infondate le censure. L’e-mail con cui il ricorrente aveva annunciato l’intenzione di suicidarsi è circostanza pregnante, non neutralizzata dal carattere solo annunciato del gesto né dalla certificazione medica prodotta: questa esclude patologie, ma non attesta i requisiti psicofisici specifici per il possesso di armi, e comunque l’episodio rivela un atteggiamento non compatibile con la necessaria affidabilità. Il lasso di tempo trascorso non è tale da rendere remoto il fatto, e il miglioramento delle condizioni lavorative non elimina la valenza del gesto.

Quanto al secondo provvedimento, il TAR conferma il rapporto di presupposizione tra divieto prefettizio e revoca questorile: venuto meno il titolo di detenzione, la revoca della licenza di porto d’armi è conseguenza diretta e vincolata. Il Collegio precisa tuttavia che il divieto non ha efficacia sine die: l’interessato può chiedere il riesame della propria posizione dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 699 c.p.

Tutte le 240 sentenze sull'art. 699 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *